Le Stazioni appaltanti, prudentemente, in caso di ricorso, bloccano la sottoscrizione del contratto evitando così il risarcimento per equivalente
l’accoglimento del primo motivo del ricorso conduce, con assorbimento dell’ulteriore censura, all’annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione: viceversa la mancata stipulazione del contratto rende superflua ogni statuizione circa la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto medesimo e, in subordine, di risarcimento dei danni
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