A questo punto, il Collegio non può non rilevare che la omessa considerazione dell’apporto partecipativo fornito dal privato in sede di osservazioni si risolve senz’altro in un vizio invalidante del procedimento espropriativo posto in essere dalla P.a. resistente.
La partecipazione del privato al procedimento espropriativo costituisce momento culminante della dialettica procedimentale e, attraverso di essa , si realizza il principio della democrazia procedimentale .
Alla luce di questa argomentazione, la P.a. ha il dovere di valutare attentamente il contributo fornito dal privato prima di adottare la decisione terminativa del procedimento .
Il privato, del resto, si muove in una logica di tutela strenua dell’ interesse a conservare un bene giuridico già esistente nella propria sfera e, proprio per questo, è particolarmente attento a fare buon uso della garanzia partecipativa, il che significa non sprecare una occasione di utile confronto con l’interlocutore pubblico per scongiurare un pregiudizio irreparabile alla proprietà.
Quando poi il privato offre alla P.a. una soluzione alternativa che, come nella specie, risulta percorribile addirittura con minor costo complessivo per la P.a medesima, il dovere di motivare le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad insistere nella scelta originariamente compiuta si accentua.
Tratto dalla sentenza numero 601 del 30 marzo 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
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