sabato 26 marzo 2011

PER CONTESTARE UN'ESCUSSIONE DI UNA CAUZIONE PROVVISORIA, BISOGNA PROPORRE RICORSO SPECIFICO

clamorosa "svista" dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria

viene esclusa per non aver dichiarato una condanna a carico dell'amministratore delegato, ricorre al Tar avverso tale atto ma.....si dimentica di proporre ricorso anche avverso il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria


NB: tra i controinteressati compare anche la Compagnia di Assicurazione, garante della polizza provvisoria..............................

con riguardo al provvedimento di escussione della cauzione prestata a garanzia dell’offerta, in difetto di impugnazione dello stesso, ogni questione o domanda in merito ad esso si appalesa inammissibile ed estranea all’oggetto del presente giudizio.




la omessa dichiarazione da parte di una impresa concorrente in una gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici, nell’ambito della autocertificazione della esistenza di condanne a carico dei soggetti a ciò tenuti, si manifesta già come dichiarazione non veritiera, cui consegue necessariamente l’esclusione dalla gara

ciascuna società concorrente alle pubbliche gare è tenuta a dichiarare qualsiasi condanna a carico dei propri rappresentanti, a nulla rilevando il tipo di reato, la gravità, il tempo o eventuali provvedimenti nel frattempo intervenuti, non potendo il concorrente operare alcun filtro, omettendo alcune condanne sulla base di una selezione compiuta secondo propri criteri personali

Correttamente pertanto la società Autostrade escludeva dalla gara de qua l’impresa Ricorrente, per avere il suo Amministratore delegato omesso di dichiarare una sentenza di condanna definitiva a suo carico risultante dal certificato integrale del casellario giudiziale

Tratto dalla sentenza numero 2675 del 25 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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