Considerato che l'avv. ha depositato nel corso dell’odierna Camera di consiglio la determina del Responsabile del settore n. 30 del 10 febbraio 2011 con la quale è stata ammessa in autotutela la ditta ricorrente alla fase successiva al procedimento di gara ed è stato annullato il verbale di gara deserta n. 1 approvato con determina n. 46/2010;
Ritenuto che il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse della ricorrente;
la riammissione in autotutela è espressamente intervenuta con richiamo alla sentenza n. 1528/2010 della V° Sezione del Consiglio di Stato e all’allegato 1 della polizza n. 069B4880, nella quale si afferma che la garanzia è prestata conformemente all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
non vi è necessità di alcuna ulteriore attività da parte della pubblica amministrazione, né lesione della par condicio dei concorrenti atteso che la società ha fornito una polizza di durata di 240 giorni pari a quanto richiesto dal bando.
Se una polizza provvisoria contiene la seguente clausola <<la presente polizza fideiussoria viene rilasciata ai sensi dell’art.75 del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, ha validità di almeno 180 giorni o quella maggiore prevista dal bando decorrenti dalla data di presentazione della offerta>> deve essere accettata anche in caso di richiesta di validità pari a 240 giorni…
Pertanto risulta evidente la validità della polizza per la durata corrispondente ai 240 giorni previsti dal bando sia pure indicata, non con il dato alfanumerico, ma per relationem al bando, con l’effetto che non sussisteva motivo per escludere la ricorrente dalla gara.
Tratto dalla sentenza numero 76 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
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