martedì 8 marzo 2011

La direttiva ricorsi ha rivoluzionato la relazione tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto nel frattempo stipulato

Va dunque affermato che, per effetto della direttiva ricorsi 2007/66/CE e del suo recepimento nell’Ordinamento nazionale, avvenuto con il Dlgs 53/2010, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in ordine all’efficacia del contratto a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, anche se tale controversia è introdotta autonomamente rispetto ad un annullamento dell’aggiudicazione già disposto con precedente sentenza


Per effetto della direttiva ricorsi nr. 2007/66/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 20 dicembre 2009, e del suo recepimento nell’Ordinamento nazionale avvenuto con il Dlgs 53/2010, il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto medio tempore stipulato è regolato in termini di inefficacia, da dichiararsi da parte del giudice con sentenza costitutiva.

La relativa cognizione è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 130, lett. “e” c.p.a.).

Invero, il sistema normativo di cui agli artt. 121 e ss. del c.p.a., che ha sostituito il corrispondente impianto normativo del codice dei contratti che era stato novellato dal menzionato Dlgs 53/2010, opera non solamente sul piano processuale, bensì anche su quello sostanziale, perché dispone una nuova forma di patologia del contratto – collegata all’invalidità dell’aggiudicazione - che, sotto il profilo della giurisdizione, è assegnata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

Quanto appena esposto trova conferme nella giurisprudenza del Consiglio di Stato nella quale si è espressamente affermato che prima della entrata in vigore della direttiva ricorsi e della relativa normativa di recepimento era nel potere della PA di caducare essa stessa, autoritativamente, un contratto in esecuzione della sentenza che avesse disposto l’annullamento dell’aggiudicazione (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 28 maggio 2010 , n. 3410).

Pertanto, quantomeno in relazione agli appalti pubblici, la sorte del contratto in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione non può più configurarsi nei termini di quella particolare figura di patologia che era stata individuata nella c.d. “caducazione automatica” del negozio e dunque va escluso ogni automatismo sul piano del mantenimento o meno del contratto, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione.

Tratto dalla sentenza numero 2122 dell’ 8 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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