la tesi di parte ricorrente relativa alla responsabilità dell’Amministrazione non può trovare accoglimento, in quanto non riesce a dimostrare la presenza di uno degli elementi fondanti della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia la presenza di un comportamento doloso o colposo da parte dell’Amministrazione.
In vero, non è sufficiente che il provvedimento amministrativo sia stato riconosciuto illegittimo, in quanto devono essere presenti indici che facciano rilevare almeno l’elemento della colpa
Alla luce di tali elementi non può riconoscersi una responsabilità dell’amministrazione, in quanto i provvedimenti impugnati con ricorso al T.A.R. e da cui deriverebbe il danno ingiusto, appaiono consequenziali rispetto all’avviso di accertamento che l’ente aveva emesso in considerazione di un’interpretazione delle disposizioni regolatrici della T.O.S.A.P. che risultano quanto meno poco perspicue.
Inoltre, la quantificazione del danno appare carente sotto il profilo probatorio, giacchè non sono riportati nella perizia depositata i dati relativi alla contabilità dell’azienda negli anni dal 2000 al 2005 e, ciò che maggiormente rileva, non è possibile porre in diretta correlazione la diminuzione degli utili con il mancato esercizio del ricorrente nell’ambito del mercato di Salsomaggiore, potendo il ricorrente avere svolto la sua attività in altre aree mercatali, come in effetti risulta dall’autorizzazione rilasciata dal Comune di San Giorgio Piacentino allegata dalla difesa comunale.
Ugualmente nessuna prova, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., è data delle perdita dell’avviamento
tratto dalla sentenza numero 59 dell' 8 marzo 2011 Tar Emilia Romagna, Parma
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