domenica 27 marzo 2011

Il risarcimento in forma specifica consiste nella rinnovazione degli atti: non vi è quindi spazio per il danno patrimoniale

Quanto alla domanda risarcitoria, il collegio ritiene che nei casi, come quello in esame, di accoglimento della domanda impugnatoria per insufficienza della motivazione, che comporta l’obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere, non vi è spazio per alcun risarcimento del danno, venendo il ricorrente soddisfatto in forma specifica attraverso la rinnovazione degli atti del procedimento e l'emendamento del vizio che li inficiava (cfr.: T.A.R. Veneto, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 74).


Ciò in quanto in tali casi il bene della vita cui aspira il privato sarà negato o concesso nel rispetto di determinate regole, senza garanzia di conseguimento di esso; sicché, una volta conclusosi il procedimento con soddisfazione dell'interesse pretensivo sotteso o con legittima negazione dello stesso da parte di un nuovo, legittimo provvedimento, non vi è più spazio per far valere posizioni giuridicamente garantite e deve escludersi l’esistenza di un pregiudizio risarcibile (cfr.: Tar Catania, I, 17 luglio 2009, n. 1348).

Tratto dalla sentenza numero 555 del 24 marzo 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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