Risarcimento in forma specifica – rinnovazione della procedura – annullamento dell’aggiudicazione – declaratoria di inefficacia del contratto - dalla conclusione del rinnovato procedimento di scelta del contraente - dalla scadenza del termine di quatto mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza
Il Tar dichiara inefficacia del contratto dalla conclusione del rinnovato procedimento di scelta del contraente per evitare discontinuità nella prestazione del servizio
Evidenziato che nell’ipotesi, nella specie ricorrente, di ammissione alla gara delle sole imprese rispettivamente promotrici del ricorso principale e di quello incidentale, entrambi fondati e volti a far valere l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controparte, deve essere tutelato l’interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento selettivo (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 10 novembre 2010, n. 11);
Ritenuta la non accoglibilità, allo stato, della domanda risarcitoria (in forma specifica o per equivalente) articolata dall’impresa ricorrente principale, siccome correlata alla lesione dell’interesse all’aggiudicazione, di cui non è stata accertata, allo stato, la meritevolezza, in considerazione della natura solo strumentale dell’interesse legittimo di cui è stata riconosciuta la fondatezza;
Ritenuta invece la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato in conseguenza dell’annullato provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., tenuto conto, in particolare, della durata del servizio oggetto di appalto (triennale con possibilità di rinnovo per altri due anni), che consente l’utile rinnovazione del procedimento di gara;
Ritenuto, tuttavia, di stabilire che l’inefficacia del contratto decorra dalla conclusione del rinnovato procedimento di scelta del contraente, onde evitare discontinuità nella prestazione del servizio di cui si tratta, indispensabile per la funzionalità dell’Azienda Ospedaliera, e comunque dalla scadenza del termine di quatto mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione, da ritenersi congruo ai fini della rinnovazione del procedimento selettivo;
Ritenuto di dichiarare l’improcedibilità della domanda di accesso proposta ex art. 116 cod. proc. amm. dalla parte ricorrente e depositata il 15.7.2010, avente ad oggetto la documentazione che, sulla scorta dei verbali del 14.5.2009 e del 29.5.2009, la società Controinteressata s.p.a. avrebbe prodotto per gli effetti di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici e le offerte tecniche delle imprese concorrenti diverse dalla controinteressata;
Ritenuto infine di condannare l’amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente e da quella controinteressata, nella misura di € 2.000 per ciascuna;
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