va comunque considerata anomala l'offerta della concorrente che permetta un simbolico margine di utile, come quello pari all'1%, posto che le acquisizioni in perdita alterano il sistema di libera concorrenza del mercato e consentono la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, in grado di permettersi contratti in perdita (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1800).
La giurisprudenza amministrativa è infatti ormai costante nell'affermare che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato a consentire che gli appalti vengano affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso; infatti, il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finirebbe con l'alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863).
Un margine significativo di utile era quindi nel caso di specie comunque necessario (a prescindere dalla incomprimibilità dei costi del lavoro e della sicurezza, considerato che, come in precedenza accennato, vi erano altri costi, come, ad es., quelli sui mezzi, sui ricambi per la manutenzione degli impianti di cui trattasi, su cui operare i ribassi) e una percentuale di ribasso prossima al 100% dell’utile (che non è possibile, contrariamente a quanto prospettato con l’appello, calcolare con riferimento all’intero importo a base d’asta) è quindi indice di inaffidabilità della offerta.
Aggiungasi che il comma 3 bis dell’art. 81 del d. lgs. n. 163/2006, che nel periodo della sua vigenza prescriveva che l'offerta migliore era determinabile al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, era cogente per tutti i soggetti che all’epoca partecipavano a gare come quella di specie; ed è quindi irrilevante l’osservazione dell'appellante che se la offerta non fosse stata presentata in detto periodo sarebbe stata diversa, perché in tal caso la regola non sarebbe stata applicabile anche agli altri soggetti partecipanti, che a loro volta avrebbero potuto presentare offerte basate su diversi presupposti
A cura di Sonia Lazzini
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