nelle gare pubbliche la finalità della verifica dell'anomalia è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.
L'appalto deve quindi essere aggiudicato a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché quest'ultima possa rimanere sul mercato.
Se è vero che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, è altrettanto vero che negli appalti pubblici l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, ma essi devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.
Risulta quindi ingiustificabile l’offerta che, come nel caso di specie, presenti un utile quasi pari a zero, atteso che, a meno che l’offerente abbia natura giuridica di società senza scopo di lucro, è quanto meno necessario che l’offerta presenti un certo utile che, anche se modesto, può comportare connessi vantaggi importanti, come nel caso di ricadute positive che possono discendere in termine di qualificazione, pubblicità e curriculum.
La circostanza che nel caso di specie la lex specialis vietava di ribassare gli oneri per la sicurezza ed i costi per il personale è quindi irrilevante, atteso che, sussistendo anche altri costi da affrontare, non solo sull’utile potevano essere effettuati i ribassi e che in ogni caso, per costante giurisprudenza, la offerta doveva comunque necessariamente presentare un ragionevole margine di utile, per evitare il rischio di esecuzione di una prestazione irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta o con modalità esecutive anomale
A cura di Sonia Lazzini
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