Ora nel caso di specie, dall’esame della cauzione provvisoria in atti, si evince che la fideiussione è stata prestata dalla compagnia assicurativa Garante Assicurazioni solo in favore della mandataria Ricorrente.
E’ bensì vero che la polizza fideiussoria contiene una “appendice per dichiarazione di fideiussione” sottoscritta dalla mandante Ricorrente 2. Management s.r.l., ma in tale appendice la mandante non compare come soggetto garantito, a cui favore è prestata la polizza fideiussoria, ma compare come soggetto “fideiussore”, ossia che si impegna solidalmente con Ricorrente verso la compagnia assicurativa ad assolvere gli obblighi che gravano sul garantito in virtù del contratto di assicurazione.
In definitiva, la mandante non compare come soggetto a cui favore è rilasciata la cauzione provvisoria, e dunque la compagnia assicurativa non ha prestato cauzione provvisoria anche per l’inadempimento degli obblighi della mandante; al contrario la mandante compare come fideiussore della mandataria nel rapporto con la compagnia assicurativa.
10.4. Posto che la disciplina della cauzione provvisoria è imposta dal disciplinare di gara a pena di esclusione, e che anche a pena di esclusione deve ritenersi imposta dall’art. 75, codice appalti, ne consegue che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per vizi della cauzione provvisoria, prestata solo a favore della mandataria, e non anche della mandante, dell’a.t.i. costituenda
a cura di Sonia Lazzini
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