la norma invocata (art. 11 comma 9 del Codice dei contratti) attribuisce al soggetto affidatario una facoltà di recesso laddove vi sia un'inerzia della stazione appaltante nella fase di stipulazione del contratto ossia quando, ad esempio, la stessa non inviti la Società vincitrice a tale adempimento entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione della gara (o, comunque, entro il diverso termine previsto nella lex specialis).
Come ha messo in evidenza la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 29/3/2013 n. 3227), la norma in argomento mira a introdurre una clausola di garanzia in favore dell'operatore economico aggiudicatario che autorizza quest'ultimo a non rimanere sine die vincolato all'offerta che ha presentato in sede di gara, senza che nei termini previsti dalla citata previsione si concluda l'iter procedimentale e si addivenga alla stipula del contratto. Dal chiaro tenore dell'enunciato si evince che la finalità della norma è quella di evitare che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitamente gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento del vincolo negoziale, in violazione del principio di affidamento nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento che ne sono esplicazione: qualora, tuttavia, sia l'aggiudicatario ad assumere un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio verso gli adempimenti prescritti dalla legge a suo carico, non sorgono in capo allo stesso affidamenti di sorta meritevoli di tutela, con conseguente inefficacia dell'atto di scioglimento dal vincolo eventualmente notificato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 6/3/2013 n. 1236).
In altre parole, la facoltà prevista dall'articolo 11 comma 9 non può essere esercitata dall'aggiudicataria in piena libertà (o comunque assumendo atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine ivi previsto), bensì è subordinata alle condizioni appena esposte che, nel caso di specie, non sussistono: infatti, nessuna inerzia è addebitabile alla stazione appaltante nella fase susseguente all'aggiudicazione definitiva, in quanto quest'ultima ha tempestivamente richiesto alla ricorrente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, così manifestando la chiara intenzione di giungere alla stipulazione del contratto. L'inerzia o comunque l'atteggiamento dilatorio è invece ascrivibile alla ricorrente, che non ha inviato alla stazione appaltante la documentazione reiteratamente richiesta e che, in seguito, con nota del 22/10/2009 ha manifestato (sia pure in via subordinata) la volontà di non voler procedere alla sottoscrizione del contratto
a cura di Sonia Lazzini
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