lunedì 8 aprile 2013

danno perdita di chance va calcolato suddividendo l’utile per il numero dei partecipanti alla gara

il danno per perdita di chance si presta ad essere l'unico configurabile nelle ipotesi di non agevole rinnovabilità delle operazioni di gara, atteso che con il termine chance si intende attribuire rilevanza ad un bene patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, concretantesi nella situazione teleologicamente orientata al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio e caratterizzata da una consistente possibilità di successo (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 settembre 2006 n. 5323 e 7 febbraio 2002 n. 686).
Sotto tale diversa angolatura, la pretesa di parte ricorrente può trovare accoglimento nei limiti seguenti.
Anche con riferimento al danno così detto da perdita di chance, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (T.A.R. Lazio, I, 27.7.2006, n. 6583).

Tuttavia nel caso di specie, atteso il ribasso offerto e le condizioni alberghiere dichiarate dal ricorrente, ed in considerazione dell’esigenza di garantire effettività di tutela al ricorrente che ha ragione, si può equitativamente valutare il danno da perdita di chance suddividendo l’utile generalmente ritraibile dall’appalto (il 10% dell’importo a base d’asta, come ridotto secondo il ribasso offerto) per il numero dei partecipanti alla gara (pari a sette concorrenti).
L’amministrazione, ai fini della formulazione della proposta risarcitoria e l’eventuale raggiungimento di un accordo con la ricorrente ex art. 34, comma 4, c.p.a., dovrà:
- attenersi all’offerta economica presentata dall’appellante in sede di gara;
- determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione dell’importo indicato in sede di gara e, in caso di mancanza di tale dato, applicare l’aliquota forfetaria del 10%;
- suddividere l’importo per il numero dei concorrenti ammessi.
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente risarcimento del danno ai sensi della motivazione.
Sull'importo sopra indicato compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di determinazione da parte dell’amministrazione dell’effettivo ammontare del debito risarcitorio (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 3776/2011; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5611/2011).
Sulla somma, infine, si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di determinazione dell’importo complessivo fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3144/2009; sez. V, n. 550/2011
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1504 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Nessun commento:

Posta un commento