venerdì 29 marzo 2013

produrre le certificazioni in copia semplice, implica l'escussione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti è legittima l'escussione della garanzia provvisoria se il reale possesso dei requisiti speciali non viene dimostrato ma anche se vengono prodotte copie semplici e non autenticate

un documento prodotto in copia informale in un procedimento di gara nel quale sia prescritta la produzione in originale o in copia autentica, è da considerare alla stregua di un documento non prodotto

il provvedimento di esclusione impugnato è stato adottato a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, disposta si sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006.

Pertanto è la legge che disciplina la verifica dei requisiti, che demanda al bando di prevedere i documenti da produrre e che contempla l’esclusione nel caso in cui la prova non sia fornita nei termini stabiliti oppure non confermi il possesso dei requisiti richiesti; come è pure la legge che stabilisce i successivi e consequenziali adempimenti della stazione appaltante, di natura vincolata e privi di carattere discrezionale.

Le determinazioni impugnate trovano quindi sostegno normativo nell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006 e non si palesano in contrasto con l’art. 46.

L’impugnativa della segnalazione all’AVCP dell’atto di esclusione è inammissibile, trattandosi di un mero atto di impulso del subprocedimento relativo all’applicazione di sanzioni di competenza dell’Autorità, per cui la segnalazione in via automatica e vincolata, è priva di carattere immediatamente ed autonomamente lesivo, a fronte della valenza costitutiva delle determinazioni conclusive demandate all'AVCP


Legittima l'escussione della garanzia provvisoria in quanto

La società ricorrente, sorteggiata per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, è stata esclusa dalla gara in questione per i seguenti motivi:

- aver presentato certificazioni di clienti dalle quali si ricaverebbe un importo complessivo inferiore a quanto dichiarato dalla concorrente al punto 12, lett. b), dell’istanza di ammissione alla gara, relativamente alle forniture realizzate con esito positivo nel settore oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (29/9/2011);

- aver presentato dette certificazioni in copia semplice, contrariamente a quanto prescritto a pena di esclusione dal punto 3 del disciplinare di gara, che richiede la produzione in originale o copia conforme;

- aver presentato copie semplici dei bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010, contrariamente a quanto prescritto a pena di esclusione del punto 3 del disciplinare di gara, che richiede la produzione in originale o copia conforme, per cui mancherebbe idonea documentazione ai fini dell’attestazione di quanto dichiarato dalla concorrente al punto 12, lett. a), dell’istanza di ammissione alla gara, relativamente al fatturato globale negli ultimi tre esercizi fiscalmente chiusi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Tratto dalla sentenza numero 2750 del 12 giugno 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Nessun commento:

Posta un commento