venerdì 29 marzo 2013

anche per Corte Cassazione è competente giudice ordinario per controversia assicurazione contro pa per oneri urbanizzazione

le domande formulate con l’odierno gravame, siccome volte ad ottenere la declaratoria di estinzione della polizza , ovvero, l’ordine rivolto al Comune di provvedere allo svincolo della polizza medesima, in quanto strettamente inerenti il contratto di garanzia, esulano dalla giurisdizione di questo T.A.R

In sostanza, la Società si duole della pretesa del Comune di includere nell’oggetto della garanzia da essa prestata in suo favore, anche le somme dovute dalla Cooperativa al Comune medesimo a titolo di sanzioni per tardivo o mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, anziché soltanto questi ultimi
la società assicuratrice non contesta l'an e il quantum dell'obbligazione del debitore principale, ma fa valere esclusivamente ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione è estraneo all'oggetto della garanzia.
È indubbio che la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, e che pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ad un più approfondito esame, ritiene il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul punto, è utile richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un caso, analogo a quello odierno, in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l'obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad una concessione in sanatoria – ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell'oggetto dell'obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Ebbene, ivi la Suprema Corte ha affermato che la controversia resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).
Passaggio tratto dalla sentenza   numero 2043  del 20 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

In siffatta evenienza, infatti, analogamente al caso che qui ci occupa, la società assicuratrice non contesta l'an e il quantum dell'obbligazione del debitore principale, ma fa valere esclusivamente ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione è estraneo all'oggetto della garanzia.
È indubbio che la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, e che pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
A conferma di ciò, giova osservare come la stessa decisione della Corte di Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2001, n. 7885, richiamata nel ricorso (per cui: <<La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell'art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall'art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi>>), è stata resa proprio nell’ambito dello stesso giudizio civile intercorso fra il Comune di Porto San Giorgio e la Zurich International Italia SpA nel quale è intervenuta la pronuncia delle S.U. sulla giurisdizione sopra citata (ovvero, avverso la sentenza n. 41-98 della Corte d'Appello di Ancona, di riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 19.11.1996), e non in un giudizio amministrativo.
E, del resto, ad ulteriore riprova di quanto assunto, giova osservare come proprio in sede civile, nella causa che ha avuto il suo epilogo nella sentenza versata in atti da parte ricorrente (Tribunale di Milano 03.09.2005 n. 9824), è stato accertato il carattere “autonomo” della garanzia prestata dalla Ricorrente a favore del Comune di Limbiate (polizza n.109E7619 del 9.3.1994), destinata a coprire soltanto l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Coop. in dipendenza della c.e. datata 16.02.1994 per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (con conseguente estraneità all’oggetto di tale polizza della somma, pretesa dal Comune con l’ingiunzione in epigrafe specificata, a titolo di sanzione ex art. 3 L.n. 47/1985 e interessi per ritardato pagamento della II^ rata degli oneri di urbanizzazione).

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