lunedì 18 marzo 2013

non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici

Occorre ora esaminare l’appello incidentale proposto da Controinteressata che ha azionato in via subordinata l’interesse strumentale alla ripetizione della gara lamentando con il primo motivo dell’appello incidentale la circostanza che un componente della commissione giudicatrice sarebbe stato sostituito nel corso delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche con asserita violazione del principio della unicità e immutabilità dell’organo di giudizio.
Tale censura non merita accoglimento.

In fatto deve sottolinearsi che la sostituzione è avvenuta per indisponibilità di un componente in un momento in cui la commissione non aveva ancora cominciato le operazioni valutative che invece sono state effettuate dalla commissione sempre nella medesima composizione; si aggiunga che il sostituto aveva le medesime qualità e la medesima esperienza del sostituito trattandosi in entrambi i casi del direttori medici di presidi ospedalieri.

Al riguardo la Sezione richiama l’orientamento seguito più volte da questo Consiglio di Stato secondo il quale non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. Questo Consiglio di Stato ha statuito infatti che i “..membri delle commissioni di gara ..possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” (Cons. Stato,V, 3 dicembre 2010 n.8400) configurandosi la sostituzione come “ ..un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni “(Cons. Stato, V, 5 novembre 2009 n.6872)

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 1169  del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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