lunedì 18 marzo 2013

lex specialis non commina esclusione se indicazione tempo esecuzione presente busta offerta tecnica

E’ pur vero che, nella busta n. 2, ex art. 12 del bando di gara, dovevano essere inseriti gli elementi caratteristici dell’offerta tecnica, mentre nella busta n. 3 (art. 13 del bando) doveva essere indicata la percentuale unica di ribasso e la dichiarazione contenente l’indicazione del tempo di esecuzione offerto; tuttavia, la lex specialis non commina con l’esclusione l’indicazione del tempo di esecuzione nella busta concernente l’offerta tecnica, né avrebbe potuto farlo in relazione al suddetto art. 83, comma 1, lett. l), Codice appalti.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotizzata violazione dell’art. 83 del d. lgs. 163-06 essa non è sussistente in concreto, atteso che il bando ed il disciplinare hanno correttamente e puntualmente elencato i criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi (cfr. l’art 14 del bando di gara - Modalità di valutazione delle offerte e l’art. 16 del disciplinare di gara - Busta Offerta tecnica).
Nello specifico, la commissione di gara si è limitata alla semplice specificazione dei criteri prefissati nel bando, senza operare alcuna inammissibile aggiunta di sottocriteri di valutazione.

In altre parole, pur avendo la commissione di gara (verbale n. 3 del 5 luglio 2010) individuato i criteri di valutazione per sorreggere ogni aspetto dei progetti medesimi per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 14 del Bando di Gara, con una disposizione che apparentemente confligge con il divieto per la commissione giudicatrice di integrare i criteri di valutazione delle offerte tecniche, in concreto non ha previsto nuovi criteri di valutazione, contrariamente a quanto deduce l’appellante, ma si è limitata semplicemente ad illustrare le ragioni delle proprie scelte discrezionali, con modalità che proceduralmente appaiono inopportune ma che, nella sostanza, non risultano contrastare con la voluntas legis espressa dal citato art. 83 del Codice appalti.
Infine, con riferimento al motivo d’appello riguardante l'incompetenza del dirigente comunale che ha assunto, in luogo della commissione di gara, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, si deve rilevare che l’art. 84 del Codice appalti invocato dall’appellante riguarda le ipotesi in cui la commissione di gara deve compiere nuove valutazioni in ordine alla graduatoria, non quando, come nella specie, si deve dare atto, in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo, dell’illegittimità dell’aggiudicazione ad un’impresa, con conseguente scorrimento alla seconda graduata, rientrando tale ipotesi nell’ambito del controllo di legittimità dell’operato della commissione, controllo che spetta, in sede di aggiudicazione definitiva, infatti, alla stessa stazione appaltante.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto nei termini di cui sopra e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente riformata con diversa motivazione: pronunciandosi, quindi, sul ricorso di primo grado, il Collegio, per le ragioni sopra evidenziate, lo respinge.

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 1204  del 28 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento