lunedì 18 marzo 2013

non è stata fornita alcuna prova a dimostrazione di eventuale manomissione degli atti di gara

ove si lamenti la mancata, idonea custodia delle buste contenenti la documentazione di gara e delle offerte, spetta al deducente suffragare l’assunto con elementi circostanziati o quantomeno sintomatici, tali da far ritenere verosimile o altamente probabile che la condotta dell’amministrazione possa avere dato adito a manomissioni e che in mancanza di deduzioni specifiche ogni censura avanzata in proposito è affetta da assoluta genericità.
Nella fattispecie Tecnologie Sanitarie, né al momento del ricorso in primo grado, né nel corso dell’appello incidentale, ha mai individuato, nemmeno in via di ipotesi, una qualche manomissione degli atti di gara, né ha indicato sospetti verso un qualsiasi elemento della documentazione a corredo presentata dalla Tea o da altre ditte che potesse essere stato oggetto di alterazione o contraffazione.
Si tenga poi conto che il seggio di gara aveva proceduto in seduta pubblica alla apertura dei plichi sigillati presentati dalle imprese siglando gli stessi e tutta la documentazione ivi contenuta, le buste con le offerte tecniche erano state aperte in seduta pubblica, il loro contenuto veniva verbalizzato, le offerte tecniche venivano rilegate e non fascicolate al fine di impedire la possibilità di sfilare o sostituire singole pagine, tutta la documentazione veniva custodita in una apposita stanza dell’area Gestione del Patrimonio.
Anche a ritenere illegittima e tamquam non esset, per i motivi indicati dal Tar, ed in specie per le sue modalità procedimentali, la verifica postuma effettuata dalla stazione appaltante in data 23 aprile 2012, che aveva evidenziato l’insussistenza, a quella data, di condizioni di non integrità dei plichi delle offerte tecniche concludendo per la mera conferma della già disposta aggiudicazione definitiva della gara, resta insuperabile, alla luce della giurisprudenza soprarichiamata, il fatto che non era stata dedotta dalla ricorrente in primo grado alcun fatto rilevante idoneo a fare sospettare della regolarità della procedura di gara che invece, come anche si vedrà nel prosieguo, sotto tale profilo appariva corretta e tale da far ritenere non verosimile la effettuazione di manomissioni o alterazioni delle offerte

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 1169  del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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