martedì 12 marzo 2013

illegittima esclusione se provvisoria intestata alla sola capogruppo, è firmata anche da tutte le altre mandanti

va accettata una cauzione provvisoria firmata da tutte le componenti dell'Ati ancorchè intestata alla sola capogruppo

l’esclusione era stata disposta poiché la Commissione aveva riscontrato che la cauzione provvisoria era sottoscritta sia dalla capogruppo che dalla mandataria Energy Service che dalla mandante CIDS, ma era intestata solamente ad “ATI Energy Service”.

Orbene, come già rilevato da questo TAR, ancorché risultasse dall’intestazione che l’obbligato principale della garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria fosse ATI Energy Service srl, tuttavia, diversamente da quanto indicato nella parte descrittiva del modulo, nella parte relativa alla sottoscrizione del “contraente” la polizza riportava sia la firma di un procuratore con timbro di Energy Service srl, sia la firma dell’amministratore unico con timbro di CIDS Spa.
Inoltre l’allegata appendice, che formava parte integrante della suddetta polizza, risultava essere del pari sottoscritta nell’identica maniera alla voce “contraente”, ove risultava testualmente affermato che “la presente polizza è stipulata dalla Energy Service srl in qualità di capogruppo mandataria anche in nome e per conto delle seguenti ditte: CIDS Centro Ingegneria dei Sistemi spa in qualità di mandante”.
(...)

l’esclusione disposta, in quanto motivata sulla base di un’interpretazione concernente la formazione della polizza fideiussoria contrastante rispetto al dato sostanziale emergente dalla lettura integrale dell’atto, integra una lesione dell’affidamento nei termini sopra indicati

Tale lesione, risulta inoltre imputabile a titolo di colpa all’amministrazione procedente, considerato che non appare riconducibile, per le ragioni anzidette, ad un contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, ma alla stessa interpretazione della sostanza dell’impegno fideiussorio assunto, in concreto, con l’offerta, rispetto alla quale non risulta invero allegato alcuno specifico elemento idoneo a dimostrare la scusabilità dell’errore.
a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza numero 85 del 22 gennaio  2013 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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