lunedì 18 marzo 2013

a contratto già eseguito, residua solo la richiesta del danno per equivalente

alla delineata ammissibilità della domanda di aggiudicazione del contratto e di subentro nello stesso non può conseguire anche l’accoglimento della domanda medesima, così, similmente, questo Collegio considera non accoglibile la domanda di subentro della ricorrente.

Infatti, “non solo l'inefficacia del contratto non costituisce più una conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, essendo piuttosto l'effetto dell'apprezzamento di una pluralità di elementi di fatto delineati ora dagli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo (parametri normativi che "... devono trovare applicazione anche in relazione a contratti stipulati sulla base di aggiudicazioni annullate in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 53/2010 ... Infatti, le norme, avendo prevalente contenuto processuale, trovano applicazione nei giudizi in corso", così C.d.S., sez. III, 11 marzo 2011, n. 1570)” (così, condivisibilmen-te, C.d.S., V, 4067/12 cit. ), ma va anche considerato che, come attendibilmente afferma la difesa dell’ASP, il contratto di fornitura triennale, stipulato nel novembre del 2003, risulta essere stato interamente eseguito; e ciò vale sia per la durata triennale originariamente prevista, sia per il successivo periodo di proroga, consentito dall’art. 2 del capitolato speciale. In questa situazione perde peso – tenuto anche conto dell’accoglibilità della domanda di risarcimento del danno per equivalente connessa alla impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato mediante il subentro nella fornitura – la istanza istruttoria sulla quale Ricorrente ha mostrato di insistere.

Neppure la richiesta di riedizione della procedura di gara è accoglibile, ostandovi “la rilevanza delle sopravvenienze”, tenuto conto della procedura aperta, indetta dall’ASP di Ragusa nel maggio del 2011, per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario di laboratorio, per la durata di tre anni.
Come anticipato sopra, la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. è però meritevole di accoglimento.
Infatti, come rilevato da C.d.S., V, n. 4067/12 (v. p. 5.3.), con riferimento a vicenda analoga a quella “de qua”, dalle considerazioni su esposte non potrebbe farsi discendere il diniego di qualsiasi utilità per la ricorrente, “pena la manifesta violazione del principio di effettività della tutela (art. 1 c.p.a.) oltre che dei principi predicati dagli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione”, dato che Ricorrente ha ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione dell’appalto in una situazione, come detto sopra, “a risultato garantito”.
Può pertanto trovare ingresso la tutela risarcitoria per equivalente, derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, dato che ASP, preso atto dell’annullamento in via giurisdizionale dell’aggiudicazione alla controinteressata, prima classificata, avrebbe dovuto attribuire la fornitura a Ricorrente
a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 276  del 25 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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