lunedì 18 febbraio 2013

e' illegittima l'esclusione di una ditta da una gara d'appalto disposta in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria che rechi l'indicazione di un importo garantito inferiore

La costante giurisprudenza amministrativa di merito ha sempre affermato (seppur con decisioni non sempre attribuenti al principio la stessa valenza contenutistica) il principio della operatività del c.d. “dovere di soccorso” nella ipotesi di errore materiale.
Si è detto pertanto che “nelle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell'art. 46 D.L.vo n. 163 del 2006 e a tutela della par condicio tra i concorrenti, il rimedio dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. La regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica.”(T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 15-02-2011, n. 1399,

ma si veda anche “e' illegittima l'esclusione di una ditta da una gara d'appalto disposta in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria che rechi l'indicazione di un importo garantito inferiore a quello dovuto in base al bando, peraltro esattamente indicato nel modulo utilizzato, nel caso in cui tale inesatta indicazione dell'importo sia espressione di un evidente errore materiale.”-T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 08-11-2011, n. 1659-;

“la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio.”-T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 09-12-2010, n. 35816-; “la regolarizzazione documentale è consentita nell'ipotesi di vizi puramente formali o imputabili a mero errore materiale, purchè inerenti a dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in tal caso, consentite la sanatoria o l'integrazione postuma, che verrebbero in tal modo a configurare una violazione dei termini ultimi di presentazione dell'offerta, nonchè della "par condicio" dei concorrenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 163/2006 -Codice dei contratti-, i criteri disposti ai fini dell'integrazione documentale riguardano: il semplice chiarimento di un documento incompleto, ovvero un documento relativo a requisiti di partecipazione, e non all'offerta. Nella fattispecie la questione della integrazione è stata posta in relazione alla dichiarazione della quota di partecipazione, inerente l'offerta ed incidente sulle modalità di esecuzione della prestazione.-Cons. Stato Sez. V Sent., 22-02-2010, n. 1038-;).

passaggio tratto dalla decisione  numero 694 del 5  febbraio  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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