La violazione delle forme prescritte dall’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 non integra una mera irregolarità, ma si traduce nella violazione di una regola di gara espressamente sanzionata a pena di esclusione.
Non è corretto, a tal riguardo, sostenere che la lex specialis sanzioniasse a pena di esclusione solo la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva e non anche la sua incompletezza o la violazione delle forme previste per la sua presentazione.
In primo luogo, qui il punto n. 3 della lettera di invito richiedeva, a pena di esclusione, che la dichiarazione fosse resa nelle forme di cui all’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che la violazione dell’art. 38 d.P.R. cit. integra pienamente, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nella lettera di invito, la violazione di una prescrizione sanzionata espressamente a pena di esclusione.
Inoltre, nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza che la violazione “formale” di cui si discute consiste nella mancanza di un elemento essenziale di ogni dichiarazione, ovvero della sua sottoscrizione, la quale che rappresenta un insostituibile strumento di imputazione della dichiarazione al soggetto che ne è autore. In mancanza di sottoscrizione, quindi, la dichiarazione non può dirsi semplicemente incompleta o “irregolare”, ma è radicalmente inesistente.
Va evidenziato, del resto, che l’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono […] sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
E’ palese evidente, quindi, che in assenza di sottoscrizione la dichiarazione sostitutiva non produce effetti perché risulta priva di un elemento essenziale.
Non si tratta , in definitiva, di una semplice dichiarazione incompleta: la mancanza della sottoscrizione, anche se relativa solo al secondo dei due fogli di cui essa si compone, rende la dichiarazione presentata inimputabile e dunque totalmente inidonea ad attestare le circostanze in essa menzionate. Con riferimento a tali attestazioni, quindi, essa la dichiarazione deve considerarsi manca nte e tale, pertanto, da determinare l’esclusione dalla gara.
Non vale in senso contrario obiettare che nel caso di specie le attestazioni contenute nel foglio privo di sottoscrizioni potevano essere ricavate aliunde, dagli altri documenti presentati dall’impresa.
IEd invero, anche ad ammettere tale possibilità, ciò non incide sulla cogenza dell’obbligo dichiarativo espressamente sanzionato a pena di esclusione.
A tale conclusione si giunge non in forza di un ingiustificato formalismo, ma, al contrario, in applicazione del fondamentale principio della par condicio tra i partecipanti che verrebbe violato ove le imprese che hanno presentato dichiarazioni complete e regolari venissero trattate nello stesso modo del concorrente che, a causa di una negligenza facilmente evitabile, non ha, invece rispettato, nel rendere la dichiarazione, le chiare previsioni della lex specialis e delle disposizioni normative in essa richiamate.
Del resto, non si può pretendere che la stazione appaltante, in presenza di una dichiarazione non ritualmente resa, debba ricavare le attestazioni in essa contenute dagli altri documenti presentati dall’impresa. In tal modo, infatti, verrebbe frustrato la stessa esigenza sostanziale sottesa alla previsione della lex specialis che impone l’obbligo dichiarativo: quello di consentire alla stazione appaltante di avere, attraverso la richiesta di una dichiarazione specifica ed omnicomprensiva, un’immediata e certa assunzione di autoresponsabilità da parte di ciascun concorrente in ordine alla mancanza di cause di esclusione, anche al fine di evitare complesse verifiche preliminari in ordine alla sussistenza dei requisiti per partecipare, così accelerando e semplificando lo svolgimento della procedura.
In questo quadro, è evidente che la mancata sottoscrizione della dichiarazione (o, come nel caso di specie, di uno dei due fogli di cui essa si componeva), non rappresenta una mera irregolarità sanabile, ma integra pienamente la violazione di una puntuale e non irragionevole previsione espressamente sanzionata a pena di esclusione.
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