in tema di partecipazione agli incanti pubblici, i principi di trasparenza, concorrenza, e massima partecipazione costituiscono la ragione fondante della legislazione attuativa
Se - entro ristretti limiti, per il vero- si consente la etero integrabilità financo della documentazione di gara, apparrebbe illogico non consentire la “rettifica” di una dichiarazione sostanzialmente sfavorevole alla posizione del partecipante,e da questi per mero errore resa, che ne abbia comportato la espulsione dalla gara laddove (come nel caso di specie) la sottostante situazione “reale” renda evidente che la statuizione espulsiva era del tutto non dovuta ove rapportata alla situazione esistente.
Nel caso di specie nessuna esigenza sostanziale, e men che meno di rispetto della par condicio dei concorrenti (posto che l’appellata aveva compiutamente dimostrato la positiva ricorrenza delle condizioni partecipative) poteva ostare alla rivisitazione delle precedenti determinazioni: né dicasi che non sussistevano i presupposti per l’autotutela decisoria, stante la circostanza che in un lasso di tempo brevissimo era stato disvelato l’equivoco in cui era stato parte attiva l’offerente, e si era accertato che la ditta versava in una condizione di regolarità.
Ritiene di dovere aggiungere il Collegio che quanto sinora detto non significa “imporre” all’Amministrazione l’adozione di “controprovvedimenti” discrezionali: l’affermazione contenuta nella sentenza del Tar, che il Collegio condivide pienamente, implica unicamente l’esigenza che l’Amministrazione, allorchè non si ravvisino lesioni alla par condicio, né indebite “sanatorie” di preesistenti condizioni di irregolarità, faccia prevalere la positiva situazione reale rispetto a quella (pur legittimamente) “desunta”, laddove ciò non crei, ovviamente, insopportabili intralci o ritardi alla speditezza dell’azione amministrativa (circostanza certamente da escludere nel caso di specie).
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