Il provvedimento di esclusione risulta basato sull’inadempimento di una prescrizione che non era assistita da clausole di esclusione, ed in se stessa era ben lungi dall’essere accreditabile come essenziale.
La produzione delle certificazioni, da parte di chi aveva comunque già contestualmente attestato con dichiarazione sostitutiva, a norma di bando, il possesso dei conferenti requisiti, non poteva rivestire alcun valore essenziale, presentandosi semmai come adempimento di dubbia sensatezza, la cui prescrizione non per caso non si trovava presidiata da alcuna testuale comminatoria di esclusione.
Vale, allora, il pacifico principio giurisprudenziale per cui, in materia di appalti della pubblica amministrazione, l'inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte può implicare l'esclusione dalla gara (anche a prescindere dal fatto che questa sia espressamente prevista in termini specifici dalla lex specialis) quando vengano in rilievo prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica amministrazione appaltante, o poste a garanzia della parcondicio dei concorrenti.
Laddove invece, come nel caso concreto, non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata preferenza al favor partecipationis, in coerenza con l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (cfr. ad es. Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4334; 8 settembre 2008, n. 4252; la Sezione ha avuto altresì modo di precisare che, anche prima dell’introduzione del principio della tassatività delle cause di esclusione mediante la recente modifica dell’art. 46 del Codice Appalti da parte del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, lo stesso articolo esprimeva pur sempre già il criterio della possibile rilevanza, ai fini dell’esclusione, delle mancanze sostanziali, ma non anche di quelle meramente formali : v. la decisione 10 gennaio 2012, n. 31).
stante la presenza di una specifica prescrizione della lexspecialis che imponeva ai concorrenti di rendere una dichiarazione sostitutiva circa il possesso, da parte loro, della certificazione ambientale e della certificazione di qualità per la conduzione di parcheggi, non è possibile attribuire valenza essenziale all’ulteriore previsione, della stessa legge di gara, circa un obbligo di produzione, invece, immediata e diretta delle medesime certificazioni
l’Amministrazione, una volta richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riflettente il possesso di determinati requisiti, non avrebbe potuto contestualmente richiedere ai concorrenti (data la completezza di una simile dichiarazione sostitutiva) di produrre anche materialmente i certificati attestanti il possesso dei medesimi requisiti
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento