Quanto precede comporta l’illegittimità dell’esclusione avversata dalla ricorrente, che va di conseguenza annullata unitamente all’aggiudicazione accordata alla controinteressata.
Ne discende l’obbligo del Comune di aprire la busta contenente l’offerta della ricorrente, e di confrontarla, alla luce dei criteri di valutazione a suo tempo posti a base della procedura, con le altre offerte ammesse
Nell’eventualità che l’offerta della ricorrente risultasse la migliore, la società medesima, da dichiarare in tal caso aggiudicataria, dovrà anche essere fatta immediatamente subentrare, conformemente alla sua apposita domanda, nel contratto che nelle more parrebbe essere stato concluso dal Comune con il predetto Consorzio (sempre che sia ancora in corso),
giacché, tenuto conto della natura del servizio del cui affidamento si tratta (conduzione di un’area pubblica di parcheggio e pulizia della zona limitrofa), la Sezione ritiene di poter escludere che a siffatto subentro osti alcuna delle ragioni valorizzate quali possibili fattori impeditivi della declaratoria di inefficacia prevista dall’art. 122 c.p.a..
In questo quadro non vi è invece luogo ad esaminare, per lo meno allo stato ed in questa sede, la domanda risarcitoria per equivalente monetario pure articolata, in via subordinata, dalla ricorrente.
La Sezione, infatti, non essendo noti i termini dell’offerta economica della società, non è in condizione di accertare la fondatezza della sua pretesa all’aggiudicazione; d’altro canto, impartendo qui disposizioni ai fini della riparazione in forma specifica degli interessi lesi, non potrebbe escludere a priori la sufficienza della detta forma di riparazione ai fini del ripristino della sfera degli interessi fatti valere dall’appellante; e in ogni caso, infine, nemmeno sarebbe in condizione di accertare, nel contesto dato, l’entità di un eventuale pregiudizio residuo.
a cura di Sonia Lazzini
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