lunedì 28 gennaio 2013

apertura credito bancario dedicato_ doverosa esclusione se dichiarazione banca senza responsabilità né garanzia

una dichiarazione bancaria che contenga la formula << senza nostra responsabilità né garanzia>> la rende inefficace e comporta l'esclusione della partecipante


La clausola appare anzitutto del tutto chiara nei suoi contenuti e nella sua funzione: la “dichiarazione bancaria attestante la disponibilità ad aprire a favore della ditta in caso di aggiudicazione una linea di credito dedicata all’appalto di valore pari al valore annuo, iva esclusa, posto a base d’asta” è richiesta ai fini della dimostrazione della solidità economico-finanziaria della ditta concorrente.


la disponibilità della banca a soddisfare richieste di affidamento in caso di aggiudicazione dell’appalto per un importo non inferiore ad Euro 5.800.000,00, affermata in sede di dichiarazione prodotta dall’odierna appellante ai fini della partecipazione alla gara in questione, risulti del tutto vanificata dall’ulteriore precisazione ivi contenuta ( con caratteri sottolineati, all’evidente fine di richiamare su di essa l’attenzione del lettore ) che tanto viene attestato “senza nostra responsabilità né garanzia”.

La formula “senza responsabilità né garanzia” ( senza dubbio, come s’è detto, riferibile nel caso concreto all’esame anche all’attestazione dell’affidamento bancario in caso di aggiudicazione ) vale a rendere infatti quest’ultima priva del valore richiesto dalla lex specialis e dalla legge; il requisito di idoneità soggettivo richiesto ( vòlto a valorizzare, nell’àmbito della generica capacità economico-finanziaria dell’impresa concorrente, i rapporti di natura economica consistenti nell’apertura di credito bancario “dedicata” allo specifico rapporto contrattuale con la P.A. ) è in grado invero di assurgere al grado di idonea attitudine dimostrativa di tale capacità solo se la banca, con la sua dichiarazione di “disponibilità”, dia concreta “garanzia” della futura apertura di una linea di credito: e ciò si realizza con una vera e propria proposta contrattuale o quanto meno con un impegno a contrarre ( contenente, se del caso, l’indicazione di tempi, modi e condizioni per l’apertura stessa ), che non rechi altra condizione se non quella dell’avverarsi dell’aggiudicazione.
Tanto si rende con tutta evidenza necessario, secondo la evidente ratio della clausola di gara in argomento, al chiaro fine di rafforzare in modo ulteriore la complessiva affidabilità dell’offerta formulata e, in via mediata, di garantire la stessa amministrazione circa la corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto e la capacità del concorrente di rispondere dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte.
Una tale funzione di garanzia, che le regole di base della procedura in considerazione attribuiscono alla richiesta dichiarazione di disponibilità della Banca, non è certo in grado di essere svolta dalla dichiarazione della cui validità qui si discute, che, con la formula ivi apposta “senza responsabilità né garanzia”, finisce con lo smentire sé stessa e, come correttamente controdedotto dall’Azienda appellata, finisce con l’esser priva di “ogni conseguenza giuridica”.
Essendo detta dichiarazione richiesta tra la documentazione a corredo dell’offerta e necessaria, a pena di esclusione, al fine della sua validità, la mancanza in essa di un valido contenuto negoziale rispondente alla prescrizione della lex specialis vale a renderla inesistente, con la conseguenza che, esclusa ogni possibilità di ricorso istruttorio in relazione all’oggetto delle dichiarazioni presentate a fini di partecipazione a pubbliche gare, l’offerta dell’odierna appellante, come correttamente concluso dal T.A.R., andava esclusa dalla gara, in quanto priva di uno dei documenti richiesti, conformemente a quanto previsto dall’art. 4) del Regolamento di Gara

                      

a cura di Sonia Lazzini

 decisione numero 135 del 14  gennaio  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento