la normativa di gara non prevedeva che il progettista dovesse attestare la sua qualificazione mediante l’apposizione del timbro
Il raggruppamento composto dalle odierne appellanti è stato escluso dalla gara di cui al punto 1 che precede perché gli elaborati tecnici progettuali non sarebbero stati sottoscritti da progettisti abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali, in violazione di quanto disposto dal disciplinare di gara a pag. 9 V.3 lett. c.
Le appellanti rilevano che i suddetti elaborati sono stati sottoscritti dal rappresentante legale della mandante il quale è architetto iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli architetti di Roma; la mancanza – pacifica in fatto – del timbro comprovante tale qualità costituirebbe mera irregolarità che, a tutto voler concedere, legittimerebbe l’esperimento della procedura di cui all’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
La tesi delle appellanti deve essere condivisa.
Invero, la normativa di gara non prevedeva che il progettista dovesse attestare la sua qualificazione mediante l’apposizione del timbro.
Di contro, deve essere rilevato come non sia controverso il fatto che il firmatario degli elaborati tecnici del raggruppamento delle appellanti sia in possesso della necessaria qualificazione professionale.
In sostanza, quindi, il problema si riduce quindi nello stabilire se la mancanza del timbro comporti la conseguenza che il professionista firmatario non si assuma la responsabilità professionale relativa agli elaborati tecnici che sottoscrive.
Ritiene il Collegio che nel caso concreto il quesito debba trovare risposta negativa.
Invero, il professionista di cui si tratta ha sottoscritto degli elaborati sicuramente riconducibili all’esercizio della sua professione nell’ambito di un procedimento per il quale era espressamente richiesto, appunto, la suddetta qualificazione; oltre tutto il firmatario degli atti in questione è il rappresentante legale e direttore tecnico di una delle società partecipanti, per cui il contenuto della normativa di gara, ed il significato del proprio impegno, non potevano essergli ignoti.
Di conseguenza, la pur apprezzabile esigenza di chiarezza che ha ispirato l’azione dell’Amministrazione doveva essere perseguita con lo strumento di cui all’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, imponendo al raggruppamento delle appellanti di chiarire se il firmatario degli elaborati tecnici si è assunto la relativa paternità, e conseguente responsabilità, professionale, eventualmente anche imponendo di presentare nuova copia degli stessi elaborati recante la sottoscrizione autografa ed il timbro del professionista.
L’impugnazione proposta dalle appellante deve quindi essere accolta, annullando per l’effetto la loro esclusione dal procedimento di cui si tratta, con gli atti conseguenti
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento