Resta infine da esaminare la domanda di risarcimento danni per equivalente._Per i lotti dove è stata accolta la domanda di aggiudicazione e di subentro (v. sub 10.3.), la tutela in forma specifica è assorbente oltre che in teoria del tutto satisfattiva della pretesa di Controinteressata.
Per i lotti dove Controinteressata non ha superato la prova di resistenza, l’esito negativo del giudizio prognostico sulla spettanza della pretesa (v. Cass. sez. un. n. 500/1999) comporta l’infondatezza anche della domanda risarcitoria.
Per i lotti dove la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per mancata impugnazione dell’aggiudicazione, il venir meno della pregiudizialità impugnatoria permetterebbe di esaminare la domanda risarcitoria.
Tuttavia la domanda è chiaramente infondata in punto di danno, per non avere Controinteressata impedito il prodursi del danno non impugnando i successivi atti di gara (v. art. 124 co. 2 c.p.a.) e per non avere dimostrato quale danno abbia davvero sofferto, non essendo più ammissibile il semplice richiamo al criterio forfettario del 10% della base d’asta, occorrendo piuttosto la prova dell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto (cfr. Cons. St., sez. V, n. 842/2009 e n. 5098/2008; Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 1243/2009).
a cura di Sonia Lazzini
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