giovedì 24 gennaio 2013

i conflitti fra favor parcecipationis e par condicio vanno armonizzati in ogni singolo caso concreto

va ribadito che negli appalti pubblici  è necessario valutare i motivi di ricorso tenendo presente da un lato il principio del favor partecipationis, elaborato dalla giurisprudenza europea e italiana, secondo cui è necessario che alle gare partecipino il maggior numero di ditte idonee,
per cui in caso di dubbio le clausole del disciplinare e del bando vanno interpretate nel senso di consentire la maggior partecipazione possibile alla gara medesima,

e d'altro lato il principio della par condicio, secondo il quale le regole di gara e in particolare quelle dettate a pena di esclusione vanno rispettate anche nel dettaglio proprio per non discriminare tra le varie ditte partecipanti alla gara.

Il conflitto tra i due principi sopra enunciati va contemperato e armonizzato ovviamente tenendo conto del caso concreto.
Altrettanto doveroso è il richiamo all’altro principio, ormai consolidato, secondo cui è precluso al giudice di legittimità il sindacato di scelte discrezionali e di merito dell’amministrazione, ove non trasbordino in palesi illogicità e incongruenze

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 18 dell' 11  gennaio  2013 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste

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