giovedì 13 dicembre 2012

non basta la mera esistenza di un reato per legittimare l'esclusione



La stazione appaltante ha l’obbligo, prima di escludere, di verificare la gravità del reato commesso


La lettura giurisprudenziale consolidata dell’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, condivisa dal Collegio, impone all’amministrazione, nell’ambito della valutazione discrezionale ad essa riservata, un preciso onere motivazionale, finalizzato ad esplicitare le ragioni per le quali il precedente penale che ha colpito, come nel caso di specie, la persona del socio unico assuma caratteri di gravità e di incidenza tali da escludere la moralità professionale del potenziale contraente, sì da giustificarne l’esclusione

L’assolvimento di detto onere impone, in particolare, «la disamina in concreto delle caratteristiche dell’appalto, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato» (cfr. Cons. St., Sez. V, 14.9.2010, n. 6694 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.3.2011, n. 458).


Orbene, il provvedimento di esclusione impugnato con l’odierno ricorso si fonda acriticamente sulla mera circostanza di fatto dell’esistenza di un precedente penale per omicidio colposo a carico del socio unico della ditta partecipante alla gara, peraltro risalente al 2003, senza che vi sia alcun elemento motivazionale in ordine alla pretesa connessione dello stesso con l’attività professionale della ditta invitata a partecipare alla gara, nonché alla sua gravità in relazione all’oggetto del servizio da affidare.

Dall’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato consegue l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore dell’odierna controinteressata nonché la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato, con conseguente riammissione in gara dell’odierna ricorrente

Tratto dalla sentenza numero 628 del 9 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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