La stazione appaltante ha l’obbligo, prima di escludere, di
verificare la gravità del reato commesso
La lettura giurisprudenziale consolidata dell’art. 38, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, condivisa dal Collegio, impone
all’amministrazione, nell’ambito della valutazione discrezionale ad essa
riservata, un preciso onere motivazionale, finalizzato ad esplicitare le
ragioni per le quali il precedente penale che ha colpito, come nel caso di
specie, la persona del socio unico assuma caratteri di gravità e di incidenza
tali da escludere la moralità professionale del potenziale contraente, sì da
giustificarne l’esclusione
L’assolvimento di detto onere impone, in particolare, «la
disamina in concreto delle caratteristiche dell’appalto, del tipo di condanna,
della natura e delle concrete modalità di commissione del reato» (cfr. Cons.
St., Sez. V, 14.9.2010, n. 6694 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.3.2011, n. 458).
Orbene, il provvedimento di esclusione impugnato con
l’odierno ricorso si fonda acriticamente sulla mera circostanza di fatto
dell’esistenza di un precedente penale per omicidio colposo a carico del socio
unico della ditta partecipante alla gara, peraltro risalente al 2003, senza che
vi sia alcun elemento motivazionale in ordine alla pretesa connessione dello
stesso con l’attività professionale della ditta invitata a partecipare alla
gara, nonché alla sua gravità in relazione all’oggetto del servizio da
affidare.
Dall’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato
consegue l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore dell’odierna
controinteressata nonché la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale
contratto stipulato, con conseguente riammissione in gara dell’odierna
ricorrente
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