giovedì 6 dicembre 2012

revoca di aggiudicazione_indennizzo ex L. 241_1990 o risarcimento ex 1337 cc

L’inquadramento della controversia deve, quindi, essere condotta alla stregua dell’art. 1337 cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
A tal fine, giova premettere qualche considerazione che valga a distinguere la fattispecie risarcitoria ex art. 1337 cod. civ. da quella che, ai sensi dell’art. 21 quinquies citato, è fonte di indennizzo a favore del soggetto inciso dal provvedimento di revoca.
Secondo la nozione ampia accolta da quest’ultima norma, la legittimità della revoca è ancorata a tre presupposti tra loro alternativi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2291 e sez. V, 5 luglio 2011, n. 4028): a) la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse; b) il mutamento della situazione di fatto; c) una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Il mutamento della situazione da regolare, determinato dallo scorrere del tempo e dalla connessa nuova valutazione dell’interesse pubblico originario o sopravvenuto, è quindi elemento che l’Amministrazione può motivatamente e legittimamente prendere in considerazione per addivenire ad una nuova determinazione con effetti anche su atti negoziali, rispetto ai quali le conseguenze sono di carattere meramente indennitario, secondo le regole poste dalla norma citata e nei limiti del solo danno emergente.
Rispetto alla fattispecie così regolata, che concreta una ipotesi di responsabilità per atto lecito, l’art. 1337 cod. civ., applicabile in quanto compatibile anche ai rapporti negoziali della pubblica Amministrazione, postula l’esistenza di affidamenti suscitati dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi in violazione del principio di correttezza e buona fede (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 5 settembre 2005, n. 6; sez. VI, 5 settembre 2011, n. 2011), come avviene nel caso in cui, a fronte dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'amministrazione intimata abbia tenuto un comportamento palesemente inerte ed omissivo ovvero non compatibile con il generale obbligo di realizzazione degli adempimenti necessari per la validità, l'efficacia o l'utilità del rapporto negoziale (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2012 n. 2239)



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5993 del  27 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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