giovedì 6 dicembre 2012

Il danno curriculare puo' essere oggetto di autonoma valutazione

il  Collegio a ravvisa la presenza dei necessari presupposti al fine di dare ingresso anche alla dedotta pretesa risarcitoria del danno curriculare

In merito alla seconda voce di danno richiesta dal ricorrente e rappresentato dal danno curriculare, in dipendenza della mancata acquisizione dell’appalto che il Consorzio aveva titolo ad acquisire e consistente nel pregiudizio dallo stesso subito a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751), ritiene il Collegio che esso debba essere oggetto di autonoma considerazione e non possa viceversa considerarsi incluso nel mancato utile d’impresa, anche tenuto conto della acclarata impossibilità per il Consorzio Astrea di utilizzare “aliunde” le attrezzature e le maestranze deputate all'espletamento del servizio non aggiudicato.

deve ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2011 n. 1681; sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253; sez. VI, 11 gennaio 2010 n. 20; sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144; sez. VI, 9 giugno 2008 n. 2751; sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2680; sez. V, 23 luglio 2009 n. 4594; sez. V, 12 febbraio 2008 n. 491; sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3723; nonché T.A.R. Lazio, sez. III, 2 febbraio 2011 n. 974 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010 n. 3).
E infatti, come la Sezione ha già avuto modo di osservare, tale voce di danno, costituente una specificazione del danno per perdita di chance, si correla necessariamente alla qualità di impresa operante nel settore degli appalti pubblici; e, più in particolare, al fatto stesso dell’esecuzione di uno di questi tipi di contratto, a prescindere dal lucro che l'impresa stessa si riprometta di ricavare per effetto del corrispettivo pagato dalla stazione appaltante. Questa qualità imprenditoriale può ben essere fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, in quanto idonea ad accrescere la capacità competitiva sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicazione di ulteriori e futuri appalti: l'interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un operatore economico, va infatti oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé e ai relativi ricavi diretti.
Alla mancata esecuzione di un'opera pubblica illegittimamente appaltata si ricollegano, pertanto, indiretti nocumenti all'immagine della società, al suo radicamento nel mercato, all'ampliamento della qualità industriale o commerciale dell'azienda, al suo avviamento; ulteriormente dovendosi prendere in considerazione la lesione arrecata al più generale interesse pubblico al rispetto della concorrenza, in conseguenza dell'indebito potenziamento di imprese concorrenti che operino sul medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara (Tar Lazio, sez. I, 2 agosto 2011, n. 6907).
5.3 Ciò è tanto più vero nel caso che ci occupa, in cui il Consorzio ricorrente, prima della illegittima aggiudicazione, era impresa leader nel settore in esame su tutto il territorio nazionale, settore aperto a pochi soggetti economici altamente specializzati; al medesimo Consorzio è stato inibito di espletare il servizio in discussione nell’ambito territoriale del lotto 3, mentre ad un suo concorrente è stato indebitamente consentito di acquisire un’esperienza nel settore maturando una qualificazione spendibile in future procedure di gara, determinando così una plausibile distorsione della concorrenza.
Le considerazioni sopra espresse conducono il Collegio a ravvisare la presenza dei necessari presupposti al fine di dare ingresso anche alla dedotta pretesa risarcitoria del danno curriculare subito dal Consorzio Astrea per effetto della illegittima aggiudicazione in favore del rti controinteressato, riguardato nel quadro delle potenzialità aggiudicative del ricorrente illegittimamente compromesse.
Circa la quantificazione del risarcimento, considerato conto che gli effetti dell’illegittima aggiudicazione riguardano il territorio del solo lotto 3 e che comunque gli stessi sono stati successivamente eliminati con la riattribuzione del servizio in questione al Consorzio Astrea, si ritiene equo, in applicazione del criterio ex art. 1226 c.c., riconoscere una somma pari al 2% dell’offerta economica del Consorzio.
 Sugli importi complessivamente dovuti al ricorrente a titolo di risarcimento del danno va calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valore) dalla data della maturazione del diritto (e cioè dalla data dell'aggiudicazione annullata) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tale somma sono, poi, dovuti gli interessi compensativi (conseguenti alla mancata disponibilità della somma in cui viene liquidato il debito di valore) da computarsi:
- sulla somma non rivalutata (sulla base del tasso degli interessi legali vigente al momento della maturazione del rateo del credito) per il periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e la pubblicazione della presente sentenza;
- ed, invece, sull'importo rivalutato, per il periodo dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a favore del ricorrente

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 9883 del  28 novembre  2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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