l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprime un giudizio di non congruità.
Non sussiste uguale obbligo, in caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso esaustiva la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente (Cons. Stato, VI, 3 novembre 2010, n. 7759; V, 22 febbraio 2010, n. 1029; 23 agosto 2006, n. 4949).
Quanto alla diversa valutazione resa dal giudice in fase cautelare essa non è significativa, perché basata su un sommario esame della controversia, finalizzato alla mera decisione se sospendere o meno l’efficacia dell’atto fino alla decisione di merito.
In conclusione, anche questa censura è infondata, non emergendo profili di irragionevolezza o illogicità nella verifica compiuta dal RUP, che per essere dettagliata consente di comprendere agevolmente il percorso logico seguito e di apprezzarne la completezza.
Secondo la Ricorrente le valutazioni sull’attendibilità dell’offerta Controinteressata sarebbero pervenute da soggetti impropriamente investiti della questione e nel corso di un procedimento atipico, tortuoso ed estraneo alle previsioni di legge.
La doglianza è infondata.
Come rilevato dal TAR, il procedimento si è svolto coinvolgendo i soggetti competenti.
Né risulta escluso il responsabile unico del procedimento rag. D_.
Infatti il giudizio positivo sull’offerta Controinteressata è stato adottato proprio sulla base del parere espresso dal RUP rag. D_. Né rileva che il presidente della commissione di gara abbia chiesto anche l’ausilio di un parere al Segretario Generale e dei Dirigenti del Settore Affari Generali (dott. Del C_), essendo quest’ultimo responsabile del procedimento, seppure limitatamente alla fase di gara, essendo, comunque, i soggetti indicati all’art. 14 del disciplinare di gara quali responsabili del procedimento.
a cura di Sonia Lazzini
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