in merito alla prima voce di danno, non vi è dubbio che al ricorrente vada riconosciuto integralmente l’utile conseguibile e non conseguito nel periodo 6 maggio 2009 - 5 agosto 2011, in ragione dell’illegittima mancata aggiudicazione dell'appalto.
E invero, tutte le volte che si tratti di quantificare il lucro cessante da mancata esplicazione di un’attività d’impresa, pari al mancato utile ritraibile, vanno determinati, sulla base dell’offerta presentata dalla società, gli utili attesi dall’intera iniziativa per il periodo di riferimento, epperò diminuiti dei redditi sotto qualunque forma conseguiti dalla società nel medesimo periodo, per l‘impiego alternativo dei mezzi propri necessari al progetto mancato; e tanto, in applicazione del criterio dell’aliunde perceptum, vale a dire dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività alternative rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire, ove avesse ottenuto il servizio in appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751;Tar Lazio, sez. III-ter, 23 luglio 2010, n. 28158).
Tuttavia, nel caso in esame il CTU ha confermato pienamente la dedotta impossibilità per il Consorzio Ricorrente di utilizzare “aliunde” le attrezzature e le maestranze deputate all'espletamento del servizio non aggiudicato, essendo evidente che, se l’ambito territoriale del servizio de qua afferente il lotto n. 3 di cui è causa è stato affidato ad un’impresa (il Rti controinteressato), lo stesso contratto non può, ovviamente, esser stato eseguito da altra impresa (il Consorzio Ricorrente ), la quale si è pertanto trovata nell’impossibilità di utilizzare le relative risorse aziendali all’uopo predisposte, e tanto giustifica l'integrale riconoscimento del danno per mancato utile d'impresa, ragguagliato all'intero utile che allo stesso ricorrente sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in questione.
4.2 Quanto alla determinazione del danno da mancato utile, ritiene il Collegio di poter fare riferimento, in linea di massima, e fatte salve talune rettifiche di dettaglio (per le quali si veda infra sub par. 4.4), alla quantificazione operata dal CTU, che ha utilizzato un procedimento razionale ed aderente alle indicazioni fornite dalla Sezione nella formulazione del quesito. In particolare, il riferimento ai ricavi complessivi conseguiti dal Rti controinteressato per l’espletamento del servizio nel periodo in questione – che nella relazione è assunto come punto di partenza nel procedimento di determinazione dei ricavi conseguibili dal Consorzio Ricorrente – costituisce un criterio certo, oggettivo ed espressivo di un dato del tutto reale, la cui attendibilità tròvasi affermata anche nella perizia di parte rassegnata dalla ricorrente, che tuttavia non ha potuto farvi ricorso attesa la indisponibilità, allo stato, del dato effettivo di produzione.
Dalle superiori considerazioni discende che, nella determinazione della prima voce di danno richiesta dal ricorrente e rappresentata dal mancato utile d’impresa derivante dal non espletamento del servizio per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011, occorre assumere l’ammontare individuato nella relazione del CTU quale utile lordo conseguibile dal Consorzio Ricorrente , pari a euro 2.856.021,35, aumentato tuttavia degli importi relativi, sia al costo dell’ammortamento (pari ad euro 253.552,50), sia alle spese telefoniche ed internet relativo alle maestranze, con esclusione invece dei rimborsi spese per i responsabili.
a cura di Sonia Lazzini
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