giovedì 13 dicembre 2012

Obbligatoria applicazione del dovere di soccorso in caso di dubbi sulle referenze bancarie



il ricorrente RTI in sostanza assume che le dichiarazioni bancarie prodotte sono conformi a legge ed attestano una solidità economica e finanziaria ben più elevata rispetto a quella richiesta dalla lex specialis di gara, con specifico riferimento dell’oggetto della gara e degli importi complessivi.

Dette argomentazioni devono essere condivise.



Il ricorrente RTI ha prodotto due referenze bancarie, indicanti nell’oggetto l’importo a base d’asta di ciascun lotto, comprensivo sia dell’importo dei lavori sia dell’importo dei servizi, diversamente dall’indicazione dell’art. 14 del bando di gara, che richiedeva il solo importo dei servizi.
Rileva il Collegio che, quanto alle referenze bancarie di cui è questione, è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare l'affidabilità del concorrente RTI.
Del resto, lo stesso art. 41 del Codice dei contratti consente all'impresa concorrente di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Indice logico, questo, che induce a non condividere la tesi della inidoneità a comprovare la detta capacità delle due referenze bancarie di che trattasi solo perché recanti un importo diverso (ma maggiore) di quello indicato dall’art. 14 del bando di gara, costituendo esso la sommatoria sia dei lavori che dell’importo dei servizi.
La qualità rilevante delle referenze bancarie è quella di essere idonee a dimostrare la qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso e certo non anche sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere conosciuti dagli istituti bancari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2008 , n. 3108).
Del resto, la giurisprudenza ha già osservato che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 maggio 2007 , n. 3874). A maggior ragione, dunque, la non "rigidità" del requisito di che trattasi impone l'ammissione alla gara in presenza di referenze bancarie che riportano inequivoci riferimenti sia alla specifica gara sia al valore economico dell’appalto ancorché indicante l’importo dei servizi con riferimento all’importo di ciascun lotto posto a base di gara, comprensivo dei lavori e dei servizi, come quelle rilasciate alla Fatigappalti dagli istituti ***

Tuttavia, quand’anche vi fossero stati dubbi sulle referenze bancarie prodotte, essendo incontestabile che le stesse attestassero comunque la solidità bancaria, essendo state rilasciate per un importo superiore a quello richiesto, la Commissione di gara era tenuta ad applicare l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 e richiedere chiarimenti o integrazioni, come, peraltro, indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con il parere n. 33 del 24 febbraio 2011 reso su caso similare.


a cura di Sonia Lazzini

sentenza numero 6024 del 2 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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