il ricorrente RTI in sostanza assume che le dichiarazioni
bancarie prodotte sono conformi a legge ed attestano una solidità economica e
finanziaria ben più elevata rispetto a quella richiesta dalla lex specialis di
gara, con specifico riferimento dell’oggetto della gara e degli importi
complessivi.
Dette argomentazioni devono essere condivise.
Il ricorrente RTI ha prodotto due referenze bancarie, indicanti
nell’oggetto l’importo a base d’asta di ciascun lotto, comprensivo sia
dell’importo dei lavori sia dell’importo dei servizi, diversamente
dall’indicazione dell’art. 14 del bando di gara, che richiedeva il solo importo
dei servizi.
Rileva il Collegio che, quanto alle referenze bancarie di cui è
questione, è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare
l'affidabilità del concorrente RTI.
Del resto, lo stesso art. 41 del Codice dei contratti consente
all'impresa concorrente di provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante. Indice logico, questo, che induce a non condividere la tesi della
inidoneità a comprovare la detta capacità delle due referenze bancarie di che
trattasi solo perché recanti un importo diverso (ma maggiore) di quello
indicato dall’art. 14 del bando di gara, costituendo esso la sommatoria sia dei
lavori che dell’importo dei servizi.
La qualità rilevante delle referenze bancarie è quella di
essere idonee a dimostrare la qualità dei rapporti in atto con le società, per
le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di
queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di
situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali
situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in
loro possesso e certo non anche sulla effettiva consistenza economica e
finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero
non essere conosciuti dagli istituti bancari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23
giugno 2008 , n. 3108).
Del resto, la giurisprudenza ha già osservato che la
presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi
quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della
dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima
partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei
temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati
motivi, di presentare le referenze indicate (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III,
03 maggio 2007 , n. 3874). A maggior ragione, dunque, la non
"rigidità" del requisito di che trattasi impone l'ammissione alla
gara in presenza di referenze bancarie che riportano inequivoci riferimenti sia
alla specifica gara sia al valore economico dell’appalto ancorché indicante
l’importo dei servizi con riferimento all’importo di ciascun lotto posto a base
di gara, comprensivo dei lavori e dei servizi, come quelle rilasciate alla
Fatigappalti dagli istituti ***
Tuttavia, quand’anche vi fossero stati dubbi sulle referenze
bancarie prodotte, essendo incontestabile che le stesse attestassero comunque
la solidità bancaria, essendo state rilasciate per un importo superiore a
quello richiesto, la Commissione di gara era tenuta ad applicare l’art. 46 del
d.lgs. n. 163 del 2006 e richiedere chiarimenti o integrazioni, come, peraltro,
indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con il parere n.
33 del 24 febbraio 2011 reso su caso similare.
a cura di Sonia Lazzini
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