il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito è
quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, con la
conseguenza che l’eventuale regolarizzazione successiva, se varrà ad eliminare
il contenzioso tra l’impresa e il fisco, non potrà però comportare ex post il
venir meno della causa di esclusione
Ha chiarito la giurisprudenza del giudice amministrativo che
l’accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente
affinché operino le preclusioni previste dal citato art. 38, comma 1, lett. g),
occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto
della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto stesso, senza che
l’impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che
abbia acquisito autorità di cosa giudicata (Cons.St., sez. V, 23 gennaio 2012,
n. 262).
Nella specie la società interessata non ha provato, ma neanche
affermato, di aver proposto ricorso avverso le cartelle. Ha solo dedotto,
ritenendo tale circostanza sufficiente a rendere non rilevante la violazione
tributaria, di aver chiesto la rateizzazione del debito.
Rileva peraltro il Collegio che anche valutando la richiesta di
rateizzazione del debito fiscale l’esclusione disposta dalla stazione appaltante
è legittima.
Solo l'impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del debito
tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della
domanda di partecipazione a gara pubblica, stante il valore novativo che tale
atto assume, ma a condizione che l’istanza di rateizzazione sia stata accolta
prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della
regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di
un requisito in data futura (Cons.St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084).
Nella specie le cartelle esattoriali che attestano la carenza
del requisito ex lett. g del comma 1 dell’art. 38 sono relative agli anni 2008,
2009 e 2010 e, dunque, almeno le prime due antecedenti la data di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, del 5 maggio 2010.
Alla richiesta (10 marzo 2011) della stazione appaltante di
provare l’avvenuta regolarizzazione in data anteriore la presentazione della
offerta la ricorrente ha risposto (21 marzo 2011) di aver presentato istanza di
rateizzazione (il 15 settembre 2010, data questa che risulta dal ricorso
proposto al giudice tributario), il cui diniego è stato impugnato con ricorso
alla Commissione provinciale tributaria di Roma del 14 dicembre 2010.
Infine, e solo per completezza espositiva, preme al Collegio
chiarire che è irrilevante, rispetto alla vicenda contenziosa, l’esito del
gravame pendente dinanzi al giudice tributario.
Ciò in quanto il momento in cui va verificata la sussistenza
del requisito è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, con la conseguenza che l’eventuale regolarizzazione successiva, se varrà
ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e il fisco, non potrà però comportare
ex post il venir meno della causa di esclusione (Cons. St., sez. V, 23 ottobre
2007, n. 5575; Tar Bari, sez. I, 8 giugno 2011, n. 845).
Quanto poi alla dedotta carenza del requisito della gravità
della irregolarità tributaria deve farsi riferimento, ratione temporis, alla
disposizione dell’art. 38 nel testo anteriore alle modifiche apportate
dall’art. 4, comma 2, lett. b), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e alla
giurisprudenza sullo stesso formatosi. Ed infatti, ai sensi del comma 3 dello
stesso art. 4, nel testo modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011,
n. 106, le nuove disposizioni – che hanno aggiunto, alla lett. g del comma 1
dell’art. 38, l’aggiunta della parola «gravi» dopo la parola «violazioni» – si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,
sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge (14 maggio 2011), nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte
In relazione al testo della lett. g), cui occorre fare
riferimento, era stato chiarito (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4874;
id. 15 ottobre 2009, n. 6325; Tar Toscana, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1803; Tar
Napoli, sez. VIII, 19 maggio 2010, n. 7027) che, ai fini della verifica in
ordine al possesso del requisito della regolarità fiscale, è ininfluente la
modestia dell’entità del debito definitivamente accertato e la buona fede del
contraente, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un
apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento
psicologico della violazione.
La legittimità dell’esclusione delle ricorrenti dalla gara e,
conseguentemente, della segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici comporta la reiezione della domanda di risarcimento danni.
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