giovedì 13 dicembre 2012

il potere di firma per un brevissimo tempo non è sufficiente ad imporre gli obblighi di dichiarazione



Correttamente il giudice di primo grado ha escluso che il potere di firma attribuito alla signora D_, configurasse la figura soggettiva dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza, cui si riferisce l’art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006 e le prescrizioni della lex di gara.

L’art. 38, comma 1, del d. lgv. n. 163 del 2006, nel prevedere l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per i soggetti che si trovano in particolari situazioni tra le quali, l’aver subito sentenze di condanna passata in giudicato per alcuni reati (lett. c), stabilisce che l’esclusione opera se la sentenza è stata emessa, nel caso di società con personalità giuridica, nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza.

Tali soggetti sono, pertanto, tenuti ai sensi del comma 2 dell’art. 38 a rendere la dichiarazione ex d.p.r. n. 445 del 2000 in cui vanno indicate tutte le condanne penali riportate.
La dichiarazione del pregiudizio penale va, dunque, resa dal presidente, dal vice presidente e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.


Secondo la tesi della ricorrente, la signora D_ Lidia avrebbe anch’essa la rappresentanza della cooperativa Controinteressata 2 siccome in data 29 maggio 2009, il consiglio di amministrazione le avrebbe conferito il potere di firma disgiunta del presidente.

Non considera, tuttavia l’appellante che il potere di firma attribuito alla D_ per un brevissimo periodo di tempo non è sufficiente ad attribuire al componente del consiglio di amministrazione della persona giuridica il potere rappresentativo della società.

L’art. 38 fa riferimento, infatti, agli amministratori che esercitano il potere di rappresentanza legale anche vicaria, allorché lo statuto della persona giuridica abiliti tali soggetti a sostituire in qualsiasi atto il titolare primario della funzione (cfr. Cons. Stato, V, 23 giugno 2010, n. 3972).

Ne consegue che i poteri di rappresentanza rilevanti ai fini della dichiarazione ex art. 38, vanno ricercati nello statuto della persona giuridica, poiché ciò che conta è la titolarità del potere.

E’ evidente, a tal punto, che l’attribuzione con delibera del consiglio di amministrazione alla signora Lidia D_ “della firma disgiunta del presidente”, sia per la forma di adozione della delibera (poiché lo statuto della cooperativa Controinteressata 2 non prevede una tale figura, la sua istituzione avrebbe richiesto la modifica statutaria da adottarsi con le necessarie maggioranze e forme), sia per i limitati compiti, ben evidenziati in una successiva delibera del consiglio di amministrazione nel compimento delle operazioni bancarie, è assimilabile in limine a quella del procuratore speciale, per il quale non sussiste obbligo di dichiarazione ex art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513).

I procuratori speciali o ad negotia sono soggetti ai quali è conferita la rappresentanza per singoli atti e, quand’anche siano anche amministratori, essi non hanno la rappresentanza istituzionale della persona giuridica, con i consequenziali obblighi tra cui la dichiarazione dell’assenza del pregiudizio penale ex art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgv. n. 163 del 2006.

D’altra parte, poiché l’art. 38 è norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziative economiche, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione, non può darsene una lettura estensiva o analogica, sì da estenderla a situazioni soggettive in essa non contemplate e, comunque, estranee alla ratio della norma che, citando gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, si riferisce ai soggetti aventi poteri decisionali e determinanti delle scelte imprenditoriali e che, pertanto, qualificano la vita della persona giuridica e non già ai soggetti che vengano delegati al compimento di singoli atti.

Ne consegue che la signora Lidia D_ non era tenuta alla dichiarazione ex art. 38, d. lgv. n. 163 del 2006.


passaggio tratto dalla decisione numero 3944 del 5 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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