giovedì 6 dicembre 2012

appalto integrato_l'insufficiente cantierabilità del progetto esecutivo legittima l'esclusione

la carenza nella progettazione offerta dei requisiti indefettibili e necessari a rendere esecutivo il progetto, rende l’offerta non accettabile e inammissibile il ricorso

<< Sulla scorta di tali osservazioni, in accoglimento dell’appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata e per l’effetto, in accoglimento del ricorso incidentale spiegato in primo grado dall’A.T.I. Impresa Controinteressata s.n.c. – De Controinteressata 2 s.r.l., devono essere annullati gli atti impugnati nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. RICORRENTE, con conseguente inammissibilità del ricorso principale di quest’ultima per difetto di interesse.>>


segnatamente alla carenza della Relazione geologica (art. 37), degli elaborati grafici delle strutture (art. 35, lett. c), dei calcoli esecutivi delle strutture (art. 39 – DM 14 gennaio 2008, Circolare del 02.02.2009), in combinato disposto con la violazione del disciplinare di gara al punto 3.1. – lett. b) – c) – d) – Violazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” – Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria; violazione della par condicio”

Il già citato punto 3.1. del disciplinare di gara ha previsto che tra i documenti che, a pena di esclusione, dovevano essere inseriti nella seconda busta interna, denominata “offerta tecnica”, doveva esservi il progetto esecutivo che doveva definire “compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico l’intervento da realizzare”, aggiungendo che detto progetto esecutivo, a pena di esclusione, doveva essere conforme a quanto stabilito dall’art. 35 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (indicando partitamente tutti i relativi documenti).
L’art. 93 del D. Lgs. n. 163 del 2006, a proposito dei livelli di progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori, al quinto comma stabilisce che “il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare…e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”, aggiungendo inoltre che esso è costituito “…dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari” e specificando ancora che esso “…è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiti nelle fasi precedenti e degli eventuali altri studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari sulla base di rilievi planimetrici, di misurazioni, di picchettazioni, di rilievi delle reti di servizio del sottosuolo”.
Sulla base del delineato substrato normativo ad avviso della Sezione non può ragionevolmente dubitarsi che il progetto proposto dall’A.T.I. RICORRENTE s.r.l. non era conforme alle previsioni della lex specialis e non poteva essere quindi qualificato come progetto esecutivo.
Non è stato infatti contestato dalla predetta A.T.I., appellante principale, che il progetto proposto era effettivamente carente o quanto meno incompleta con riguardo al locale pompa antincendio, alla piattaforma elevatrice e alla allocazione della centrale termo – frigorifera, difettando anche dei necessari calcoli esecutivi e delle verifiche ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008.
Sennonché tali mancanze, lungi dal rappresentare delle mere irregolarità ovvero dall’essere sostanzialmente irrilevanti ed ininfluenti, stante la loro minima e del tutto trascurabile incidenza sul progetto complessivamente considerato, sulla validità dell’offerta, costituiscono invece delle macroscopiche violazioni della ricordata normativa, tradendone la ratio e la finalità, cui doveva conseguire necessariamente l’esclusione dalla gara.
Né può condividersi l’ulteriore assunto dell’appellante secondo cui, con riferimento alla mancanza dei calcoli strutturali del vano tecnico e alla realizzazione della piattaforma elevatrice, anche a prescindere dalla esiguità di tali incompletezze, le stesse sarebbero state determinate esclusivamente dalle corrispondenze lacune (e vizi) del progetto definitivo posto dall’amministrazione appaltante a base di gara: è sufficiente rilevare che tali dedotte circostanze, in omaggio peraltro ai fondamentali principi di lealtà e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra cittadini o imprese e pubblica amministrazione, avrebbero dovuto quanto meno essere prospettate all’amministrazione appaltante prima della presentazione delle offerte, essendo elementi della lex specialis che impedivano la esatta formulazione della stessa, e non possono invece essere invocate successivamente a pretesa giustificazione della offerta non conforme alla previsione del bando.
Né alcun valore ai fini della pretesa irrilevanza dell’incompletezza della offerta può trarsi dalla asserita mancanza di contestazione sul punto da parte della stazione appaltante.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5971 del  27 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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