La normativa di gara impone ad imprese partecipanti e loro
ausiliarie il possesso della suddetta certificazione; le parti discutono se il
possesso ultra annuale sia richiesto solo alla partecipante ovvero anche
all’ausiliaria.
Il primo giudice ha ritenuto che la disposizione si applichi
anche all’ausiliaria, e la tesi è condivisa dal Collegio.
L’istituto dell’avvalimento consente ad un’impresa che non
possiede determinate caratteristiche di partecipare ad una gara d’appalto per
le quali tali caratteristiche sono richieste a pena d’esclusione sulla base di
un contratto con il quale un’altra impresa, in possesso di quanto richiesto dal
bando, pone la parte necessaria della propria organizzazione a disposizione
dell’altra, allo specifico fine di consentirle di partecipare al procedimento.
Se quindi la legge della gara chiede che l’organizzazione delle
imprese partecipanti alla gara abbia una determinata qualificazione, ammettere
che questa, quando è deficitaria, possa essere supplita con il contributo di un
soggetto privo della qualificazione richiesta costituisce un’evidente
aggiramento della disciplina di gara.
In altre parole il requisito dimostrato mediante avvalimento
deve rassicurare la stazione appaltante circa l’affidabilità della futura offerta
allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto
direttamente dalla partecipante alla gara.
Di conseguenza, è evidente che se – giustamente – la legge di
gara richiede all’impresa ausiliaria il possesso della stessa certificazione di
qualità richiesta alla partecipante in proprio, l’ausiliaria deve possederla
negli stessi termini in cui dovrebbe essere posseduta dall’ausiliata.
Diversamente, come già accennato, mediante l’avvalimento si
ammetterebbero alla gara soggetti in possesso di qualificazione inferiore a
quella richiesta a chi partecipa in proprio.
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