venerdì 7 dicembre 2012

la serietà dell'offerta presentata si basa anche sulle precedenti esperienze

deve darsi rilievo al mancato esercizio della valutazione in ordine alla correttezza dell’attività professionale svolta dalla partecipante


L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, invero, richiede ai fini dell’attribuzione di una portata escludente ad errori gravi nell’esercizio di attività professionale una “motivata valutazione” da parte della stazione appaltante che abbia avuto notizia dell’errore “con qualsiasi mezzo”.

Ne deriva che a seguito della comunicazione rivolta da parte della ricorrente, la stazione appaltante non poteva omettere qualsivoglia attività istruttoria ma doveva compiere la conseguente valutazione a riguardo, dandone puntuale motivazione


Tale disposizione, infatti, è chiaramente finalizzata a tutelare l’interesse pubblico alla serietà dell’offerta presentata, che si fonda anche sulla base del riscontro delle precedenti esperienze.

Tuttavia, non è necessario soffermarsi ulteriormente sul punto, entrando nel merito del sindacato dell’effettiva gravità dell’errore, che spetta all’amministrazione procedente, poiché la causa può essere decisa sulla base alla secondo gruppo di censure dedotte con i primi motivi aggiunti, proposti a seguito della presa visione di parte della documentazione.

Cio’ posto il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo aggiunto ora esaminato, nella parte concernente la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato, con la conseguenza che, venendo meno l’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, deve disporsi ai sensi dell’art. 122 c.p.a., in considerazione della domanda e tenuto conto della complessiva durata del servizio e delle esigenze pubbliche sottese, l’inefficacia del contratto limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione della presente sentenza.

In ragione, inoltre, dell’intervenuta ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento gravato e della posizione di seconda classificata in graduatoria della deducente, si dispone che l’amministrazione, previo favorevole esperimento delle verifiche di rito, proceda all’aggiudicazione nei confronti della parte ricorrente con subentro nel contratto della stessa.

A cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 2189 del 5 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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