giovedì 27 dicembre 2012

in caso di ati, la provvisoria copre il possesso dei requisiti di tutte le partecipanti

Parte ricorrente ha lamentato che detta polizza fideiussoria, ancorché intestata solo alla capogruppo, spiegherebbe effetti e sarebbe operativa nei confronti delle due imprese partecipanti all’ATI, atteso che é stata dalle stesse sottoscritta in ogni sua parte dai rispettivi titolari, con apposizione anche dei rispettivi timbri. Ne conseguirebbe violazione dell’art. 75 c. app. pubbl., errata interpretazione del punto 2.5. del bando di gara, violazione dei principi in materia di partecipazione alle gare pubbliche, violazione dell’art. 1362 ss. c.c.
Le censure sono infondate e vanno disattese, per le seguenti ragioni.

La lex specialis di gara richiama, al par. 2.5, in tema di cauzione provvisoria, espressamente le prescrizioni dell’art. 75 c. app. pubbl., statuendo, a pena di esclusione, che “… in caso di ATI dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le ditte facenti parte dell’ATI stessa”.
L’espresso richiamo della lex di gara all’art. 75 del d.lgs. n.163 del 2006, senza alcuna precisazione o esclusione o limitazione, rende l’art. 75 parte integrante della disciplina di gara.
Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 l’offerta deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, che copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.

Il riferimento al fatto dell’aggiudicatario include, in caso di imprese associate, non solo il fatto della capogruppo, ma anche quello delle mandanti. Il fideiussore deve, quindi, garantire la stazione appaltante contro il fatto di tutte e ciascuna delle imprese associande, che operano individualmente e con autonoma responsabilità nell’assolvimento degli impegni connessi alla loro partecipazione alla gara, non soltanto cioè contro il rischio di un inadempimento del costituendo mandatario, ma contro il rischio che una qualsiasi delle imprese del costituendo raggruppamento contravvenga ad un obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura di affidamento (non conferisca il mandato alla capogruppo, non comprovi le dichiarazioni rese, ecc.).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 1117 del  12 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

Nessun commento:

Posta un commento