venerdì 7 dicembre 2012

illegittima esclusione_negligenze, malafede o gravi errori devono essere relativi ad appalti della stessa stazione appaltante

La Stazione Appaltante non aveva alcun motivo per dubitare della affidabilità della ricorrente e della di lei idoneità ad eseguire il contratto correttamente


La revoca della aggiudicazione e la contestuale aggiudicazione disposta a favore della seconda classificata deve pertanto essere annullata per le ragioni dianzi esposte, riconducibili al terzo dei motivi di ricorso, avente rilevanza assorbente.



la causa di esclusione contemplata dall’art. 38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti pubblici si applica solo alle negligenze, alla malafede o ai gravi errori commessi nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante, e non anche da diverse amministrazioni:

in tal senso depone non solo la lettera della norma ma anche la considerazione che, non avendo il legislatore tipizzato le ipotesi di grave negligenza, di malafede e di errore grave nell’esercizio della attività professionale idonee a precludere la partecipazione di una impresa ad una gara, sarebbe estremamente penalizzante per l’impresa medesima che una valutazione di inadempimento assunta come tale da un certo ente possa costituire un impedimento alla prosecuzione di ogni altra attività professionale, ciò che comporterebbe una violazione dei principi comunitari e nazionali posti a presidio del favor partecipationis nonché una violazione del diritto alla iniziativa economica costituzionalmente garantito.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 331 dell’ 8 marzo 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

La domanda tendente alla declaratoria del contratto stesso deve quindi, allo stato, essere respinta.

Per la medesima ragione deve essere respinta anche la domanda risarcitoria: l’annullamento del provvedimento con il quale é stata disposta la revoca della aggiudicazione a suo tempo disposta a favore della ricorrente restituisce a quest’ultima la possibilità di stipulare il contratto e di eseguirlo per tutta la sua durata, traendone l’utile programmato.

La ricorrente non ha, d’altro canto, dedotto né dimostrato di aver subìto danni diversi da quelli ascrivibili alla mancata esecuzione del contratto.

Conseguentemente va accolta, allo stato, solo la domanda di annullamento della determinazione n. 787/004B/2011 del 4.10.2011, adottata dal Direttore della S.C. Economato dell'ASL TO 2 di Torino, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. 318 del 12.4.2011 di aggiudicazione alla ricorrente del servizio di mediazione interculturale, di accoglienza, di informazione e promozione sanitaria, di registrazione informatica delle prestazioni e dei dati epidemiologici, da svolgersi a favore di stranieri temporaneamente presenti (STP) ed ENI (europei non iscrivibili), sul territorio dell'Azienda Sanitaria Locale TO 2 ed è stato aggiudicato il servizio stesso a CONTROINTERESSATA. srl.

Nessun commento:

Posta un commento