L’ aggiotaggio è un reato grave commesso ai danni dello Stato
Il reato di aggiotaggio, pur non rientrando tra quelli nominativamente elencati dall’art. 38 d.lgs. 163/06, va comunque qualificato, ai sensi della lettera c) dell’articolo citato, quale reato grave commesso ai danni dello Stato che incide sulla moralità professionale del legale rappresentante
La disposizione citata chiarisce espressamente che l’esclusione opera se la sentenza, compresa la sentenza patteggiata, è stata emessa nei confronti dell’amministratore munito di potere di rappresentanza, ancorché cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara.
Lo stigma di cui si è macchiato il legale rappresentante si riverbera sulla società da lui rappresentata e addirittura sul raggruppamento temporaneo di imprese.
Dalla mancata esclusione non si può trarre la conclusione alla quale è giunta la difesa della ricorrente e, cioè, che la commissione di gara, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, abbia valutato la condanna come elemento non ostativo alla partecipazione alla procedura selettiva. Poiché la mancata esclusione potrebbe essere frutto di una mera svista o disattenzione, potendosi la commissione, nell’esaminare la documentazione amministrativa (busta A), anche non essersi accorta della condanna ostativa, la conclusione sarebbe condivisibile unicamente nel caso in cui l’autorità di gara avesse fatto espressamente riferimento alla condanna nel verbale della seduta, indicando il motivo per cui non riteneva necessario escludere il concorrente. Negli altri casi, come nel caso in esame, il requisito è suscettibile di esame giudiziale
Mancando agli atti anche la prova che la società si era dissociata completamente dal comportamento del suo legale rappresentante, va accolto il ricorso incidentale ed il costituendo RTI va escluso dalla gara. Egli non ha più alcun interesse e legittimazione all’impugnazione e, di conseguenza, il ricorso principale va dichiarato improcedibile
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