giovedì 6 dicembre 2012

doverosa applicazione del dovere di soccorso

non rappresenta legittima causa di esclusione la circostanza che<< il Piano di gestione ed il Piano di manutenzione non erano state firmate anche dalla impresa mandataria>>


pur non potendosi condividere la tesi secondo cui ai fini della validità ed ammissibilità dell’offerta era sufficiente la sola firma della impresa mandante,
la Sezione è tuttavia dell’avviso che tale incompletezza non poteva comportare tout court l’esclusione dalla gara (anche per la mancanza di una specifica clausola in tal senso), tanto più che la imputabilità dell’offerta dall’A.T.I. in questione era comunque assicurata,
atteso che, come si evince dall’esame della documentazione versata in atti, nel frontespizio dell’elaborato PM – Piano di manutenzione – era riportato anche il timbro della mandataria:
si era pertanto in presenza di una irregolarità nelle modalità di confezionamento della documentazione di cui era costituita l’offerta che ben poteva giustificare il c.d. soccorso istruttorio


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5971 del  27 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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