venerdì 28 dicembre 2012

Appalti allegato IIb, maggior semplificazione e speditezza richiesta requisiti generali

In premessa vale osservare che l’appalto in questione ha ad oggetto l’affidamento di servizi che rientrano nell’ambito dell’allegato II B della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente allegato II B del Codice dei contratti.

Con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 20, in sede di aggiudicazione non trovano applicazione le puntuali disposizioni del Codice, fatta eccezione per gli artt. 65, 68 e 225, ma i principi derivanti dai Trattati e dalle direttive europee.

La disciplina dei requisiti e delle modalità di partecipazione è quindi, nei suoi elementi di dettaglio, rimessa essenzialmente alla lex specialis e può legittimamente ispirarsi a criteri di maggiore semplificazione e speditezza procedimentale.
6.2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie l’avviso pubblico, pur richiamando l’art. 38 a proposito dei requisiti minimi di partecipazione (art. 10, al principio), non ne riproduceva distintamente le singole disposizioni, badando piuttosto al dato sostanziale, ovvero al fatto che i concorrenti dichiarassero di “non trovarsi in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall’art. 38 del Codice dei contratti” e che, quindi, fossero in regola con i requisiti ivi indicati e, ovviamente, che tale dichiarazione trovasse conforto e riscontro in sede di controllo.
6.3. Se questa è la lettura più ragionevole e funzionale dell’avviso pubblico in questione, è determinante osservare come nella vicenda in esame nessuno contesti all’odierna appellante il possesso dei requisiti di capacità generale, ovvero di “moralità” di cui all’art. 38 quanto, piuttosto, la genericità ovvero l’incompletezza delle dichiarazioni rese sul punto.
Ebbene, poiché non è in discussione il possesso del requisito ma, semmai, le modalità della sua dimostrazione, reputa il Collegio che il tenore letterale dell’avviso pubblico potesse ragionevolmente autorizzare o comunque indurre i partecipanti a rendere dichiarazioni ispirate ad una maggiore sintesi rispetto agli standard consueti, fatto salvo naturalmente il potere-dovere della stazione appaltante di chiedere chiarimenti e procedere ai necessari controlli.
Si vuole quindi sottolineare come sarebbe contraddittorio, se non anche inutilmente vessatorio, sanzionare con l’esclusione automatica modalità di presentazione della dichiarazione sulla cui sufficienza e regolarità il concorrente poteva ragionevolmente fare affidamento, quantunque ad un operatore più esperto e ad un’Amministrazione più esigente, assumendo un parametro differente, quelle stesse modalità potessero apparire incomplete o non sufficientemente dettagliate – a maggior ragione in quanto, come già detto, non è controverso che il requisito da dichiarare fosse in effetti posseduto


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 6444 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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