L’art. 46, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 si caratterizza, inoltre, per specialità rispetto all’art. 6 della legge n. 241 del 1990
A sostegno dell’insussistenza delle condizioni per l’esclusione dalla gara l’ r.t.i. appellante invoca l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di invitare in concorrenti “a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazione presentati”.
Si tratta di disposizione la cui operatività presuppone che sia stato assolto l’obbligo primario di produzione documentale o di dichiarazione da parte del concorrente, così che gli elementi successivamente acquisiti operano in via di mera regolarizzazione delle carenze riscontrate.
Nel caso di specie, come innanzi esposto, difetta un radice una valida relazione tecnica sugli aspetti organizzativi e sulle risorse umane e materiali da dedicare al servizio di vigilanza e resta, quindi, preclusa la possibilità di ovviare a detta carenza di produzione documentale che - come efficacemente posto in rilievo dal primo giudice - verrebbe a consentire una tardiva formulazione dell’ omessa dichiarazione negoziale circa le modalità ed i mezzi apprestati per l’espletamento del servizio, che la disciplina concorsuale sanziona con la comminatoria di esclusione.
L’art. 46, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 si caratterizza, inoltre, per specialità rispetto all’art. 6 della legge n. 241 del 1990 - che è norma generale sui poteri istruttori del responsabile del procedimento, in funzione collaborativa con i soggetti coinvolti per il buon esito dello stesso -. e detta disposizioni più stringenti in ordine alle procedure concorsuali di affidamento dei contratti pubblici, in ossequio ad esigenze di regolarità formale più avvertite in tale sede.
a cura di Sonia Lazzini
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