martedì 6 novembre 2012

per compravendite di terreni non si applica la direttiva ricorsi su inefficacia contrattuale

inapplicabilità della direttiva ricorsi  per comprovendita di terreni

ma solo a procedure ad evidenza pubbliche diverse da procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture


le  compravendite di terreni, le quali trovano il proprio presupposto in un provvedimento autoritativo di individuazione dei relativi acquirenti emanato dal Consorzio e conseguente a sua volta da un procedimento ad evidenza pubblica diverso da quelli normati dal predetto D.L.vo 163 del 2006




Innanzitutto, per quanto attiene alla richiesta della medesima Ricorrente di dichiarare caducati o di far caducare mediante provvedimenti commissariali i contratti di acquisto dei terreni in questione da parte di Ccontrointeressata, Ccontrointeressata 3 2000 e Ccontrointeressata 2, va evidenziato che la disciplina sulla quale la ricorrente fonda la propria pretesa si identifica nell’art. 122 cod.proc. amm.
Secondo quanto disposto da tale articolo, “il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
Tale previsione va peraltro necessariamente correlata all’art. 120 del medesimo codice del processo amministrativo, laddove questo assoggetta alla disciplina ad esso susseguente, contenuta nel Libro quarto, Titolo V del codice del processo amministrativo ivi expressis verbis richiamata e indicata come “disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’art. 119, comma 1, lett. a)” dello stesso codice, le sole “procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Risulta a questo punto ben evidente che gli anzidetti contratti conclusi dal Consorzio con Ccontrointeressata, Ccontrointeressata 3 2000 e Ccontrointeressata 2 non discendono da procedure di affidamento aventi ad oggetto pubblici lavori, servizi o forniture così come complessivamente definiti dall’art. 3 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche anche in applicazione dell’art. 1 della direttiva 2004/18/CE e alle quali si richiama anche il D.Lvo 20 marzo 2010 n. 53 che ha introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva della direttiva 2007/66/CE la stessa disciplina ora contenuta nel predetto art. 122 cod. proc. amm., ma sono compravendite di terreni, le quali trovano il proprio presupposto in un provvedimento autoritativo di individuazione dei relativi acquirenti emanato dal Consorzio e conseguente a sua volta da un procedimento ad evidenza pubblica diverso da quelli normati dal predetto D.L.vo 163 del 2006 e il cui annullamento, peraltro, ancorchè avvenuto ope iudicis, non implica – nell’acclarata carenza di un’espressa previsione di legge in tal senso - l’automatica caducazione dei contratti stessi.
Del resto, alla conclusione di non reputare caducati o caducabili ope iudicis i contratti predetti è pervenuto questo stesso giudice nella medesima sentenza della quale è qui chiesta l’ottemperanza, laddove – come dianzi rilevato – ha espressamente affermato che l’annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto nell’assodata circostanza “che è estranea alla presente pronuncia ogni valutazione, anche eventualmente implicita, sulle sorti del successivo contratto stipulato tra la società Cersam S.p.a. e le imprese Ccontrointeressata s.r.l., Ccontrointeressata 3 2000 s.r.l. e Ccontrointeressata 2 s.r.l., trattandosi di questione che non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo”: e ciò, si badi, in un contesto ordinamentale dove alla regola generale della non caducabilità del contratto per effetto dell’annullamento ope iudicis del provvedimento autoritativo che ne aveva consentito la stipula non era stata ancora aggiunta, per effetto dell’anzidetto D.L.vo 53 del 2010 emanato in attuazione della sovrastante disciplina di fonte comunitaria, la ben circoscritta deroga relativa ai soli contratti discendenti dai predetti affidamenti di lavori, di forniture e di servizi.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 4823 dell’ 11 settembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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