martedì 6 novembre 2012

ente pubblico economico_trasmissione decisione alla Corte dei conti per inosservanza tutela concorrenza

Il Consiglio di Stato trasmette la propria decisione al Procuratore regionale  della Corte dei Conti per illegittimo agire di un Consorzio, Ente pubblico economico, per limitazione <<concorrenziale>> all’assegnazione di aree per nuove attività imprenditoriali

<<Dà – altresì – mandato alla Segreteria della Sezione di disporre la trasmissione di copia integrale del fascicolo della presente causa, nonché del fascicolo della presente causa sub R.G. 10573 del 2003 definito da questa stessa Sezione con decisione n. 6573 dd. 9 dicembre 2008, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana, Viale Giuseppe Mazzini n. 80 - 50123 Firenze (FI) per l’eventuale seguito di competenza>>

l’interesse pubblico perseguito dal Consorzio mediante l’adozione dell’anzidetta deliberazione n. 62/01 dd. 25 giugno 2001 si identificava in una ben precisa volontà di reperire aree da assegnare soltanto a beneficio di imprese a quel momento svolgenti attività di autorottamazione, con l’implicita esclusione delle imprese che non avevano a quello stesso momento concretamente avviato tale attività, come per l’appunto era il caso di Ricorrente.

In tale contesto, rileva pertanto come elemento presumibilmente non ottimale dell’azione amministrativa del Consorzio, non utilmente deducibilein giudizio da Ricorrente ma che di per sé ha reso oltremodo rallentata l’azione amministrativa deputata alla riassegnazione in proprietà ad altri soggetti imprenditoriali delle ex aree Pharmoplant con un sostanziale “blocco” del materiale insediamento delle nuove attività protrattosi per anni, l’indirizzo assunto dal Consorzio medesimo di considerare soltanto come possibili acquirenti delle aree in questione imprese di rottamazione, ossia imprese che –a differenza della medesima Ricorrente - per certo avevano allora un requisito di base per pretendere l’avveramento della condizione enunciata nella deliberazione consortile n. 62/01 dd. 25 giugno 2001, ma non di altri soggetti imprenditoriali le cui attività manufatturiere già a quel momento in essere avrebbero potuto forse essere da subito compatibili con la destinazione urbanistica del sito, giovando con ciò maggiormente al pubblico interesse di rendere immediatamente operativo l’avvio dell’attività di impresa sul sito stesso.
In dipendenza di ciò, va pertanto disposta la trasmissione di copia del presente fascicolo processuale, nonché del fascicolo R.G. 10573 del 2003 alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Toscana, per l’eventuale seguito di competenza.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 4823 dell’ 11 settembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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