il terzo comma dell’ art. 104 del codice del processo amministrativo dispone che possono essere proposti motivi aggiuntivi, qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti già impugnati
già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non era consentita la proposizione di domande nuove in sede di appello (c.d. divieto di "nova" o "ius novorum" in appello).
Tale divieto, infatti, costituisce la naturale conseguenza del doppio grado di giurisdizione, da cui discende l'esigenza di una piena e inalterata corrispondenza oggettiva tra il primo ed il secondo grado del giudizio, nonché del principio di specificità dei motivi di impugnazione e, più in generale, dell'onere di specificazione della domanda.
Così, in linea di principio, la cognizione del giudice d'appello deve essere limitata alla sentenza appellata ed ai motivi dedotti e dibattuti in primo grado.
Con l'entrata n vigore del codice, il predetto divieto è stato formalmente positivizzato e compiutamente disciplinato in sostanziale conformità alle regole fissate in materia dell'art. 345 c.p.c.
L'art. 104, infatti, dispone che nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né eccezioni non rilevabili d'ufficio e che parimenti non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini del decidere ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli per causa ad essa non imputabile.
In linea di principio, quindi, l'oggetto del giudizio di prime cure non può essere modificato in appello mediante la proposizione di domande o eccezioni nuove, che siano idonee a pregiudicare la corrispondenza, nei limiti di quanto devoluto alla cognizione del giudice superiore, della res litigiosa di primo e secondo grado.
Tuttavia, essendo ammesse iniziative istruttorie anche in secondo grado, il codice ha parimenti assicurato la possibilità di ampliare il thema decidendum attraverso la proposizione di motivi aggiunti, con il tassativo quanto ovvio limite che i vizi dedotti effettivamente emergano dalle nuove acquisizioni senza essere riconoscibili già in primo grado.
Così, il terzo comma del medesimo art. 104 dispone che possono essere proposti motivi aggiuntivi, qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti già impugnati.
Peraltro, a fronte del generale divieto di "nova" in appello, la riconosciuta possibilità di proporre motivi aggiunti in tale grado di giudizio assume, all'evidenza, natura del tutto eccezionale e derogatoria e, come tale, da ammettere solo negli stretti limiti precisati dalla norma.
Pertanto, saranno proponibili nuovi motivi in sede di appello, solo ove i vizi con gli stessi denunciati siano emersi da acquisizioni documentali verificatesi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado
a cura di Sonia Lazzini
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