la legittimità della scelta di limitare a priori la facoltà delle imprese di associarsi in ATI per ragioni antitrust, non può che essere valutata in concreto, con riferimento alla diverse fattispecie,
dovendosi ritenere che la facoltà delle stazioni appaltanti di non ammettere imprese sovrabbondanti alle gare resta soggetta agli ordinari canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, sia con riguardo all’oggetto dell’appalto, sia con riferimento alla utilità pubblica sperata,
con la conseguenza che tale scelta può ritenersi illegittima solo se non risponde ad alcuna reale esigenza sottesa all’evidenza pubblica, se meramente astratta, non proporzionata al concreto oggetto dell’appalto e non suffragata da gravi indizi di intese di cartello tra le imprese (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3402 dell’11 giugno 2012).
a cura di Sonia Lazzini
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